Per la Cassazione la mancata opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei canoni di locazione determina un giudicato sostanziale

Il giudicato conseguente alla mancata tempestiva opposizione avverso un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei canoni del rapporto di locazione copre anche il fatto impeditivo rappresentato sia dall’inadempimento del locatore quale causa di risoluzione del contratto che dal relativo controcredito risarcitorio del conduttore.

E’ il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19113/2018. Gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso presentato dal proprietario di un immobile concesso in locazione ad uso commerciale.

Il curatore fallimentare della società locataria aveva agito in giudizio nei suoi confronti lamentando l’inidoneità all’uso del locale.

L’attore, in particolare, evidenziava la mancanza della relativa concessione edilizia e del certificato di agibilità. Chiedeva pertanto la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

La domanda era stata accolta in primo grado. La Corte d’appello aveva confermato la pronuncia, respingendo l’eccezione sollevata dal proprietario. Questa si fondava sulla formazione del giudicato in relazione all’opposizione proposta in primo grado dallo stesso curatore al decreto ingiuntivo di pagamento dei canoni di locazione scaduti e non pagati. Opposizione che il Tribunale aveva dichiarato improcedibile.

La vicenda è quindi approdata in Cassazione. La Suprema Corte, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha chiarito che il decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato.

Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo, quindi, copre l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto. Di qui la decisione di accogliere il ricorso del locatore, cassando senza rinvio la sentenza impugnata.

 

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