Respinto in Cassazione il ricorso di una lavoratrice alla quale era stato riconosciuto il risarcimento del danno da demansionamento ma non quello relativo al depauperamento delle proprie capacità professionali

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14257/2020, si è pronunciata sul ricorso presentato dalla dipendente di una S.r.l. contro la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, riduceva l’importo del risarcimento a lei dovuto dalla società datrice per il danno da demansionamento alla cifra di 5 mila euro.

La Corte territoriale, infatti, pur ritenendo fondata la pretesa risarcitoria della lavoratrice in relazione al complesso dei pregiudizi dedotti quanto al danno esistenziale, biologico e alla personalità lavorativa derivatone – ravvisando una lesione dell’immagine professionale sminuita di fronte a colleghi e utenti, con conseguente sofferenza morale, riscontrata dalla presenza di episodi depressivi di moderata gravità – aveva ritenuto non provato il danno alla professionalità, inteso come il depauperamento del bagaglio di capacità professionali.

Nell’impugnare la decisione davanti alla Suprema Corte, la ricorrente eccepiva che il Collegio distrettuale non avesse ritenuto dimostrabile attraverso presunzioni il danno alla professionalità da demansionamento subito. Inoltre, a suo giudizio, il Giudice di secondo grado non aveva esaminato i requisiti sintomatici del danno alla professionalità dedotti dalla lavoratrice e accertati dal Tribunale, quali la durata del demansionamento.

La Cassazione ha ritenuto di non aderire alle doglianze della lavoratrice, respingendo il ricorso in quanto infondati.

La sentenza di appello, infatti, facendo ricorso al ragionamento presuntivo e sulla scorta degli elementi sintomatici enunciati dalla ricorrente, aveva individuato un danno esistenziale e alla personalità lavorativa da demansionamento, senza ravvisare, tuttavia, alcuna lesione alla professionalità (intesa come perdita del bagaglio di capacità professionali, che si assume neppure individuata nelle sue manifestazioni dalla lavoratrice), sul rilievo di parte appellante riguardo all’avvenuta collocazione professionale della lavoratrice in altra azienda del settore con qualifica e mansioni pertinenti al proprio bagaglio professionale e nell’ottica di evitare ogni duplicazione rispetto ad altre voci di danno non patrimoniale riconosciute e accomunate dalla medesima fonte causale. 

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