La violazione da parte del coniuge affidatario dei diritti di visita e di incontro tra l’ex e il figlio minore integra la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Persistente elusione del provvedimento con il quale il giudice civile aveva regolato diritti di visita e di incontro tra l’ex coniuge e il figlio minore. Per tale motivo il Giudice monocratico del Tribunale di Cosenza aveva condannato la madre affidataria al pagamento di una multa pari a 450 euro. La decisione era stata confermata anche in sede di appello.

All’imputata era stato contestato, in particolare, il reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”, previsto dall’art. 388 del codice penale. La donna decideva, quindi, di rivolgersi alla Cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza.

La Suprema Corte, tuttavia, con sentenza n. 38608/2018, ha ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.

I Giudici Ermellini hanno chiarito che il reato contestato si concretizza “in qualunque comportamento, anche omissivo, da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui”.

Nel caso esaminato, peraltro, esso risultava addirittura aggravato “dalla reiterazione e protrazione nel tempo delle oppositive condotte tenute dall’imputata”. Il tutto “anche rispetto alle indicazioni rivenienti dai mediatori preposti ad assicurare il diritto di incontro del genitore con il figlio minore”.

La ricorrente, infatti, sulla base delle dichiarazioni rese dall’assistente sociale, era stata ripetutamente e ingiustificatamente assente agli incontri fissati tra l’ex coniuge e il figlio. Inoltre, aveva posto in essere altri comportamenti irregolari, quali interruzioni arbitrarie o il voler presenziare agli incontri.

Il Giudice a quo, quindi, secondo la Cassazione, aveva correttamente ritenuto pacificamente sussumibile la condotta di cui all’art. 388 del codice penale. Di qui il rigetto dell’impugnazione e la conferma della decisione adottata in sede di merito.

 

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