Recupero del TFR da parte del lavoratore in caso di fallimento del datore (Cass. civ., sez. lav., 10 luglio 2023, n. 19510).

La Suprema Corte sul tema dell’insinuazione al passivo nel fallimento del datore di lavoro per il recupero del TFR versato nel fondo di previdenza complementare.

Il Tribunale di Vicenza rigettava l’opposizione proposta avverso lo stato passivo del fallimento di una Società escludendo così il credito a titolo di TFR, conferito in un fondo di previdenza complementare, azionato da una ex lavoratrice in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751-bis c.c.

La Suprema Corte preliminarmente evidenzia la distinzione dei rapporti  tra lavoratore e datore di lavoro – da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando – e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l’investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa. Ebbene, in quest’ultimo caso, il datore di lavoro si assume l’obbligo di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito.

Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite hanno natura retributiva, mentre hanno natura previdenziale le prestazione previdenziali integrative erogate al lavoratore dal fondo pensionistico complementare.

Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al fondo pensionistico complementare, comporta, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: difatti esse assumono natura previdenziale, soltanto all’attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.

Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato al conferimento nel fondo pensionistico complementare, ai sensi dell’art. 78, comma 2, l. fall. e il ripristino della titolarità al lavoratore di insinuarsi allo stato passivo, a meno che vi sia stata una cessione del credito in favore del F.P.C., cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 93 l. fall..

Avv. Emanuela Foligno

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