Dalle immagini postate su Facebook è desumibile un consenso implicito all’attività e pertanto le spese straordinarie vanno condivise con la ex compagna

Se il genitore è a conoscenza e avalla le attività intraprese dal figlio nato fuori dal matrimonio, è tenuto a pagare le spese straordinarie versate per tali attività anche qualora non sussista ancora un accordo omologato dal Tribunale dei minori con l’ex partner. Lo ha chiarito il Tribunale di Roma con la sentenza n. 17127/2016 nel pronunciarsi sul ricorso proposto da un padre nei confronti del decreto ingiuntivo ottenuto dalla ex compagna che gli imponeva il pagamento di 9mila euro a sostegno delle attività svolte dalla figlia.
Il Giudice ha ritenuto corretta, in particolare, l’ingiunzione avanzata dalla donna per quanto riguardava i corsi di ippica frequentati dalla figlia. Il consenso del padre alla costosa attività sportiva praticata dalla ragazza, infatti, era da ritenersi implicito dal momento che l’uomo non aveva mai comunicato il suo dissenso alla ex per il futuro in caso l’impegno fosse diventato insostenibile, e inoltre aveva anche pubblicato con orgoglio le foto delle gare su Facebook, dimostrando di accettare consapevolmente e favorevolmente l’attività.
In relazione al tema delle spese straordinarie la giurisprudenza della Corte di Cassazione prevede che “non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie”, poiché si tratta di una decisione “di maggiore interesse” per il figlio e sussiste pertanto, , a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso nel caso in cui non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
In caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto da parte del coniuge che non ha effettuato le spese di provvedere al rimborso della quota che gli spetta, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore valutando la commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Il principio di bi-genitorialità, inoltre, secondo la Suprema Corte non può comportare la effettuabilità e rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori; non possono essere escluse, infatti, quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (ad esempio quelle conseguenti alla scelta dell’università) purchè tali spese siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori .

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