Il caso, trattato dal Tribunale di Milano, vede il figlio risarcito per “deprivazione della figura paterna”. Si tratta di un ragazzo disabile.

Si tratterebbe di pregiudizio patito a causa della perdita del genitore, quello che vede un figlio risarcito a causa della totale mancanza della figura paterna. Ed ammonta a 100mila euro la somma da pagare.
La somma è stata determinata in modo scientifico, seguendo quanto previsto dalle tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale.
Il caso riguarda una donna che ha adito il tribunale di Milano, anche in qualità di amministratrice di sostegno del figlio disabile. L’obiettivo era quello di ottenere l’adempimento degli obblighi di mantenimento e il rimborso delle spese sostenute dalla nascita del ragazzo, nel 1982.
Inoltre era richiesto anche il riconoscimento e risarcimento del danno che il giovane ha subito dal padre, a causa della totale assenza della figura paterna nella sua vita.
Con la sentenza n. 2938/2017, il Tribunale di Milano ha riconosciuto il diritto leso e, quindi, stabilito 100mila euro di risarcimento al giovane ragazzo. Il giudice, infatti, ha riconosciuto quanto sia importante la presenza di entrambi i genitori nel processo di crescita dei figli.

La perdita del rapporto parentale

Nel caso specifico, pure avendo riconosciuto il figlio, il padre aveva sempre rifiutato di vederlo, di prendersene cura e di contribuire a mantenerlo. Questo comportamento ha violato gli obblighi di assistenza morale, di educazione e di cura dei figli, ancor più significativa alla luce delle gravi disabilità di cui è affetto il giovane.
L’illecito è, quindi, certamente riconducibile alle previsioni ex art. 2043 del codice civile. Nel caso di specie, la motivazione del rifiuto del padre nei confronti del figlio, inoltre, era dovuta alla disabilità del giovane. E il ragazzo ha sviluppato una sensibilità tale da soffrire profondamente per l’assenza del genitore.
Essendo la famiglia l’ambiente primario in cui i singoli si costruiscono come adulti e come persone, il giudice sostiene che tale violazione dei diritti interessi un livello di rango costituzionale. Inoltre, la valutazione di tale violazione sfugge a quantificazioni oggettive, ma deve essere necessariamente liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c., in base alle Tabelle di riferimento, previste per legge.
Tuttavia, non essendoci il decesso del padre, la somma deve essere rimodulata nella misura di 100mila euro.
 
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