“Rifiuto consapevole di atti da adottarsi senza ritardo (violazione art. 328 c.p.)”
Ho provato una immensa soddisfazione a leggere questa sentenza di Cassazione Penale (che si allega e che invito i ctu a leggere attentamente) che condanna penalmente un ctu strafottente e maldestro che dopo 19 mesi dall’incarico non aveva ancora fissato le operazioni peritali!
Certo questo è un comportamento estremo di cui ho letto solo questa volta, ma se ricordate bene in questa rubrica (Io Polemico) ne ho fatte tante di paternali a ctu che hanno consegnato la loro bozza dopo svariati mesi oltre i termini loro concessi e addirittura senza chiedere proroga al Giudice.
Purtroppo negli anni ho visto troppa lassità dei giudici nei confronti dei propri ausiliari che ormai si sentono onnipotenti perché si sono accorti che possono scrivere quello che gli pare senza essere puniti e radiati, fare domande di proroga per futili motivi o anche falsi motivi e non essere sostituiti e puniti almeno con la restituzione di quanto ricevuto come acconto, etc etc.
Per fortuna i ctu non sono tutti così, ma sono convinto che bisognerebbe fare una tale pulizia che si vedrebbero almeno dimezzati gli albi istituiti presso i tribunali di tutta Italia
Beh, ci vorrebbe più amore da parte di tutti quelli che fanno un certo mestiere e che “giudicano” i cittadini.
Insomma basta buonismo da parte dei giudici quando:

  • Una istanza di proroga sia presentata senza vero/giustificabile impedimento: bisognerebbe revocare l’incarico e far restituire l’acconto ricevuto;
  • Un consulente di ufficio consegna in ritardo la bozza di relazione o la definitiva: bisognerebbe decurtare fino al 100% dell’acconto ricevuto;
  • Quando il contenuto della consulenza non sia adeguato alle necessità del processo: bisognerebbe revocare l’incarico e sospendere il ctu per 24 mesi dall’albo (tempo necessario per ricominciare a studiare e provvedere a colmare i vuoti culturali);
  • Un consulente non si presenta all’udienza di giuramento senza giustificato motivo e senza comunicazione come da c.p.c. ove lo stesso sia a conoscenza dell’incarico: bisognerebbe sospendere il consulente 6 mesi dall’albo.

Ma come si fa a far rispettare le regole ai consulenti?
La proposta noi dell’Accademia l’avevamo fatta, ossia quella di formare un albo di specialisti di elevata cultura che lavorino in “esclusiva” con il tribunale di appartenenza o comunque con i Tribunali di tutta Italia e che guadagnino adeguatamente (revisionando quindi le tariffe vigenti e parametrandole al valore della causa).
A proposito del ctu pasticcione cui si riferisce la sentenza: è sopraggiunta la prescrizione e si è salvato!
 

Dr. Carmelo Galipò
(Pres. Accademia della Medicina Legale)

SCARICA QUI LA SENTENZA
 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui