All’esame della Camera dei Deputati un disegno di legge che prevede, tra l’altro, il superamento della distinzione tra i compensi in ambito civile e penale

L’articolo 82 del testo unico in materia di spese di giustizia dispone che gli onorari degli avvocati che prestano la loro attività di difesa in favore di coloro che sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato non devono comunque risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti.
Tale limite potrebbe presto essere abolito da un disegno di legge all’esame della Commissione Giustizia della Camera che propone la modifica della norma citata prevedendo che la liquidazione con decreto del giudice debba essere fatta “osservando la tariffa professionale vigente e tenendo conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”.
Il ddl, inoltre, pone dei criteri precisi per la valutazione della difficoltà dell’affare, stabilendo che a tal fine deve tenersi conto sia dei contrasti giurisprudenziali che della quantità e del contenuto della corrispondenza che il legale ha dovuto intrattenere non solo con il cliente ma anche con altri eventuali soggetti.
Il testo in esame a Montecitorio, poi, si propone di uniformare i compensi cui hanno diritto i legali che assistono i clienti meno abbienti, laddove oggi il Testo unico prevede delle differenziazioni tra il procedimento civile e quello penale. Attualmente, infatti, nel procedimento civile gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo, mentre nel processo penale l’articolo 130 del TU prevede che gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte siano ridotti della metà.
La nuova disciplina, prevede in entrambi i casi una riduzione nel 30%, con la precisazione che essa, con riferimento agli avvocati, debba essere individuata facendo riferimento ai nuovi criteri previsti in generale per la determinazione del compenso.

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