Il testo approvato dalla Camera prevede l’adozione di tabelle uniche nazionali per individuare l’ammontare del risarcimento del danno subito a seguito di lesioni o morte di un congiunto

La Camera dei Deputati ha approvato lo scorso 21 marzo il disegno di legge recante “modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale”. Il provvedimento, che passa ora all’esame del Senato, prevede l’adozione, su tutto il territorio nazionale, di tabelle uniche per la determinazione del danno non patrimoniale, con l’obiettivo di garantire la parità di trattamento dei cittadini, quale che sia l’autorità giudiziaria competente ad occuparsi delle questioni risarcitorie che li riguardano.
Attualmente molti Tribunali, per individuare l’ammontare del risarcimento del danno subito a seguito di lesioni o morte di un congiunto, fanno riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano, da più parti riconosciute come le migliori ma che ad oggi non hanno ancora ricevuto un riconoscimento formale. Il ddl si propone proprio di adottare per legge tali tabelle, in linea peraltro con l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 26972/2011 ne aveva disposto l’applicazione su tutto il territorio nazionale, senza che nei fatti, tuttavia, molti Tribunali si siano adeguati a tale previsione.
Il testo che ha ricevuto il via libera da Montecitorio introduce nelle disposizioni attuative del codice civile l’articolo 84-bis, nel quale si prevede che il giudice deve liquidare sia il danno non patrimoniale derivante da una lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica, sia quello prodotto dalla perdita del rapporto di tipo familiare sulla base di una valutazione equitativa fatta tenendo conto delle tabelle allegate alle disposizioni di attuazione stesse, di fatto plasmate su quelle redatte dal Tribunale di Milano, nell’ultima versione redatta quattro anni fa.
Gli importi indicati nelle tabelle dovranno essere aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat. L’ammontare del danno così liquidato potrà essere aumentato dal giudice in misura non superiore al 50% con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. La disciplina transitoria che dovrebbe accompagnare l’entrata in vigore delle tabelle uniche nazionali prevede che, con riferimento ai procedimenti in corso si applicheranno solo nei casi in cui il risarcimento del danno non è ancora stato determinato in via transattiva né liquidato dal giudice con sentenza, anche non definitiva.

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