L’Ordinanza di inammissibilità dell’appello è ricorribile in cassazione solo per vizi che costituiscono violazioni della legge processuale (Cassazione Civile, sez. VI, Sentenza n. 11482 depositata il 30/04/2021)

L’automobilista danneggiato ricorre per la cassazione dell’Ordinanza n. 3182/2018 della Corte d’Appello di Napoli, articolando tre motivi. Resiste con controricorso la Società di assicurazione Generali Italia S.p.A. La ricorrente espone di avere citato dinanzi al Tribunale di Napoli, l’Assicurazione, nella qualità di impresa designata per il FGVS per la Regione Campania, per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro con veicolo non identificato che la investiva mentre era alla guida del suo scooter.

L’auto investitrice non veniva identificata neppure a seguito delle indagini eseguite dalle autorità, a cui era stato denunciato l’accaduto.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 13602/2017, rigettava la domanda motivando: “dall’esame del materiale istruttorio raccolto non può dirsi raggiunta la piena prova e pertanto non può ritenersi dimostrata l’impossibilità per l’attrice di identificare il veicolo danneggiante ed anche in realtà la effettiva responsabilità del conducente dell’Opel Tigra”.

Nello specifico, il Giudice di primo grado, riteneva contraddittorie le dichiarazioni dei testi in misura tale da non permettere “di giungere ad una serena conclusione circa l’effettiva impossibilità di identificare il veicolo investitore”.

La decisione veniva impugnata in appello e la Corte di Napoli, in sede di filtro, dichiarava inammissibile il gravame ex art. 348 bis c.p.c., ritenendo che l’appello proposto non avesse una ragionevole probabilità di essere accolto e che l’iter logico della decisione di primo grado fosse corretto.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il Giudice ha omesso di valutare più fatti decisivi, di natura indiziaria – le dichiarazioni rese dai testi, la denuncia-querela, la compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente, come riscontrata dal CTU, la scheda del 118 – che avrebbero portato ad un errore motivazionale; avrebbe altresì escluso l’attendibilità dei testimoni con una spiegazione – “perchè hanno dichiarato circostanze evidentemente non veritiere per lo meno in relazione alla condotta dell’investitore” – giudicata immotivata ed incoerente, frutto di “una illazione, non potendosi sapere da quale atto, fatto o indizio il giudice abbia dedotto che i testimoni non erano sinceri”.

Con il secondo motivo viene censurata la sentenza gravata per nullità, avendo la Corte d’Appello affermato che “non risultava verosimile che, nonostante la presenza fisica del conducente dell’auto investitrice, sia all’arrivo del personale del 118, sia in ospedale, né la danneggiata, né i presenti ne avessero acquisito i dati anagrafici, non considerando che, al fine della nascita dell’obbligazione a carico dell’impresa designata, non è rilevante accertare se il responsabile sia fuggito, ma solo se il veicolo non sia stato identificato e se vi sia stata condotta negligente da parte della vittima, né che, se la vittima fosse venuta in possesso dei dai anagrafici conducente, avrebbe agito in giudizio direttamente nei confronti della propria impresa di assicurazioni o contro le Generali se fosse risultato sprovvisto di copertura assicurativa”.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per essere stato disatteso il principio secondo cui la disciplina della responsabilità civile automobilistica debba essere improntata alla maggiore tutela possibile della vittima.

Gli Ermellini preliminarmente evidenziano che l’Ordinanza di inammissibilità dell’appello è ricorribile in cassazione limitatamente ai vizi che costituiscono violazioni della legge processuale, purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso.

Invece, non sono deducibili nè errores in iudicando, nè vizi di motivazione, salvo il caso della motivazione mancante sotto l’aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Per tale ragione il ricorso è inammissibile con riferimento al primo e al terzo motivo.

Infine, il secondo motivo è anch’esso inammissibile.

Difatti, dietro i denunciati “errori motivazionali”, si nasconde una richiesta di diversa valutazione delle prove, improponibile in sede di legittimità.

Ad ogni modo, viene sottolineato, la decisione della Corte territoriale è adeguatamente supportata da argomentazioni intellegibili e logiche sia in fatto che in diritto.

Ergo, il ricorso è integralmente rigettato e le spese di lite seguono la regola della soccombenza.

In conclusione, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.400,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 %, agli esborsi e agli accessori di legge.

Viene dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti del per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Avv. Emanuela Foligno

Se sei stato/a vittima di un sinistro stradale e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento dei danni fisici subiti o dei danni da morte di un familiare, clicca qui

Leggi anche:

Trauma cranio-facciale da sinistro stradale e personalizzazione del danno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui