Accolto il ricorso di un Condominio condannato quale responsabile per i danni a un appartamento causati da una perdita dell’ impianto idrico

“La presunzione di condominio dell’impianto idrico di un immobile in condominio non può estendersi a quella parte dell’impianto stesso ricompresa nell’ambito dell’appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi, e di conseguenza nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri condomini” .

Sulla base di tale principio la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27248/2018, ha accolto il ricorso presentato da un condominio, condannato in appello quale responsabile dell’evento dannoso che aveva colpito l’appartamento di due condomini.

La coppia di coniugi aveva proposto domanda di risarcimento del danno contro i proprietari dell’appartamento sovrastante. I convenuti, a loro volta, si erano difesi affermando che la responsabilità era del Condominio. La domanda degli attori era stata accolta.

Nel ricorrere per cassazione il condominio lamentava violazione e falsa applicazione della normativa in materia di parti comuni dell’edificio.

La Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto, con riferimento al condotto delle acque, che il criterio distintivo tra parte di proprietà esclusiva e parte di proprietà condominiale fosse quello della destinazione e non quello dell’ubicazione,.

Inoltre, il Giudice di secondo grado, pur avendo accertato che il punto di rottura dell’impianto si trovava all’interno dell’appartamento sovrastante aveva ritenuto che, in mancanza di elementi tecnici diversi, tale punto fosse da considerarsi situato sulla parte di impianto di proprietà condominiale.

La Cassazione ha ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, accogliendo il ricorso in quanto fondato.

Dall’accertamento dei fatti insindacabile operato dal giudice di merito risultava che le infiltrazioni nell’appartamento della parte danneggiata fossero state causate dalla rottura della chiave di stacco dell’acqua sita nella cucina dell’appartamento al piano superiore. Pertanto, su tali basi, la conclusione del giudice relativa alla responsabilità del condominio per i danni non era corretta. Da qui la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice d’appello per un nuovo esame della causa.

 

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