È diritto della gestante, ove ne ricorrano i presupposti, interrompere la gravidanza: perciò il sanitario che non riesca ad eseguire senza sua colpa l’ecografia completa del feto ha l’obbligo di informare la paziente

La vicenda

Nel 2012 due coniugi convennero in giudizio davanti al Tribunale di Cassino l’ecografista e la struttura sanitaria, al fine di sentirne accertare la responsabilità solidale in ordine alla mancata diagnosi di malformazione del feto durante l’esecuzione dell’ecografia.

L’evidente e grave malformazione del figlio aveva provocato in loro, proprio perché inaspettata, un grave trauma psichico, con ripercussioni a livello psicologico anche sull’altro figlio della coppia e la perdita di un’importante occasione lavorativa per uno dei due genitori. Di tali danni, chiesero il risarcimento alle parti convenute in giudizio.

Istruita la causa mediante CTU, il Tribunale di Cassino rigettò l’istanza affermando da un lato, il difetto di prova in ordine al collegamento causale tra i fatti ed il danno (gli attori non avevano dimostrato che, se fossero stati informati della sindrome da cui era affetto il figlio, si sarebbero avvalsi della facoltà di interrompere la gravidanza), dall’altro, rilevando che gli accertamenti peritali avevano confermato la correttezza dell’operato della dottoressa nell’esecuzione dell’ecografia.

La Corte d’Appello di Roma confermò la decisione, assumendo che nel caso di specie, non sussistevano elementi di rischio o di sospetto tali da indicare la necessità di accertamenti ecografici più specifici e indagare sul rischio di eventuali malformazioni al feto.

Il ricorso per Cassazione

La vicenda è giunta in Cassazione. A proporre ricorso sono stati proprio i genitori del minore. A loro detta se l’ecografista avesse compiuto correttamente “l’ecografia della colonna vertebrale dell’estremo cefalico avrebbe potuto verificare l’anomalia vertebrale ed il grave deformismo del viso con spostamento dell’intera bozza mandibolare e quindi disporre ulteriori accertamenti”.

Di qui la censura della pronuncia d’appello per non aver valutato l’attività della dottoressa alla luce dei parametri di diligenza specificamente richiesti per la medesima attività, secondo le linee guida della SIEOG all’epoca vigenti (1969).

L’obbligo del sanitario di informare la paziente dell’impossibilità di eseguire l’ecografia completa del feto

Ebbene, il motivo è stato accolto. La Terza Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 30727/2019), ha chiarito che «In tema di responsabilità medica il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l’obbligo d’informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un cento di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti».

A tal fine la prova, pur se incombente sulla parte attrice non può che essere di natura presuntiva quanto al grave pericolo per la salute psichica della donna che costituisce la condizione richiesta dalla legge per l’interruzione di gravidanza.

Per quanto riguarda poi la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno, l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione od omissione dei sanitari; e ove, il danneggiato assolva tale onere, spetterà alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivando da causa ad essa non imputabile, provando cioè che l’inesatto adempimento sia stato determinato da circostanze imprevedibili ed inevitabili con l’ordinaria diligenza.

La decisione

Ebbene nel caso in esame, la corte capitolina non si era fatta carico di approfondire adeguatamente gli aspetti che erano stati prospettati dagli appellanti come fattori limitanti l’indagine. Al contrario, tali aspetti erano stati sbrigativamente liquidati come elementi che non implicavano accertamenti ulteriori: una simile valutazione  – hanno chiarito gli Ermellini – “non è in sintonia con una corretta e adeguata valutazione della diligenza dell’ecografista, se solo si considera che proprio il dorso orientato a destra aveva impedito l’esame del relativo profilo facciale ove, maggiormente, erano state evidenziate le gravi malformazioni lamentate dai ricorrenti. E neppure aveva chiarito il perché sulla base di quanto detto, l’ecografista avesse poi refertato la normoconformaizone delle orbite, la normalità del profilo fetale, la normoconformaizone di labbra e narici ecc”.

Per queste ragioni, la Corte ha accolto il ricorso dei due genitori e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda.

La redazione giuridica

Credi di essere vittima di un caso di errore medico? Scrivi per una consulenza gratuita a medicolegale12@gmail.com o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

MORTA ALLA QUARTA SETTIMANA DI GRAVIDANZA, 900 MILA EURO ALLA FAMIGLIA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui