A seguito di un intervento chirurgico di routine, il medico è responsabile di eventuali complicanze? La sentenza della Cassazione n. 24074/2017.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24074/2017 si espresso sulla responsabilità medica in caso di complicanze derivate da un intervento chirurgico di routine.
Secondo la Suprema Corte, anche se il medico chirurgo si è comportato in modo diligente, in caso di complicanze la sua responsabilità non è da escludere.

La vicenda

Un uomo, sottoposto ad intervento chirurgico di routine, aveva fatto domanda di risarcimento danni ai medici che l’avevano operato e all’Assessorato alla sanità della Regione Sicilia. L’uomo infatti aveva avuto delle complicanze post operatorie.
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado e rigettato la domanda risarcitoria del paziente. Nel corso del dibattimento era emerso infatti che  la condotta dei sanitari era stata corretta. In particolare, “sia nella scelta del metodo che nella esecuzione dell’intervento e del trattamento post-operatorio”.
Il paziente si è quindi rivolto in Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto di dover dare ragione al paziente e ne ha accolto il ricorso.
Secondo gli Ermellini, infatti, poiché il paziente era stato sottoposto ad un intervento chirurgico da considerarsi “di routine”,  spettava ai medici “superare la presunzione secondo cui le “complicanze” sono state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando, invece, che le stesse derivano da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento”.
Per escludere la responsabilità del medico in caso di complicanze a seguito di un intervento chirurgico di routine, il giudice deve verificare che esse siano state imprevedibili ed inevitabili.
Inoltre, deve verificare che non sussista un rapporto di causalità “tra la tecnica operatoria prescelta e l’insorgenza delle predette complicanze, unitamente all’adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio”.
La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Palermo.
 
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