Per le prestazioni a favore della PA, l’imposta sarà versata direttamente all’Erario senza passare da chi intasca il compenso

Si estende l’ambito di applicazione dello ‘split payment’, ovvero la scissione dei pagamenti dell’IVA. A partire dal 1 luglio 2017, il meccanismo, secondo quanto riporta un comunicato del Consiglio dei Ministri, riguarderà anche le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali.
“In particolare – si legge nella nota di Palazzo Chigi – l’estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana”
Inoltre, si ricomprendendo anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti. In altri termini anche i professionisti che eseguono prestazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, dovranno emettere fattura con la dicitura “Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell’art.17-ter del DPR 633/1972” e incasseranno solo l’imponibile, mentre l’Iva sarà versata all’Erario dalla stessa pubblica amministrazione, invece che al fornitore.
La novità, che mira a combattere il fenomeno dell’evasione dell’IVA, è stata introdotta dal DEF 2017, approvato dall’Esecutivo lo scorso 11 aprile. Il pagamento dell’IVA all’erario da parte della pubblica amministrazione avverrà entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, ovvero, per le prestazioni di servizi e le cessazioni dei beni, quello in cui è avvenuto il pagamento dei corrispettivi. Resta salva la possibilità per la pubblica amministrazione di scegliere l’anticipazione dell’esigibilità dell’IVA al momento in cui la fattura è ricevuta.

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