Il 4 febbraio 2019 è apparso sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 9 gennaio del Ministero dello Sviluppo Economico, contente “Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

L’art. 139, comma 5, del Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, dispone che gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT.

Ebbene, visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di aprile 2018, il Ministero dello sviluppo economico ha decretato che, a decorrere da aprile 2018, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 17 luglio 2017, sono aggiornati nelle seguenti misure:

–          Euro 807,01 per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, ossia a titolo di danno biologico permanente;

–          Euro 47, 07 per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, a titolo di danno biologico temporaneo.

L’art. 139 del codice delle assicurazioni

Come noto l’art. 139 del codice delle assicurazioni private definisce i criteri e le misure per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri legati alla circolazione di veicoli a motore e natanti.

È la stessa norma a definire il danno biologico come quella lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale che si riverbera in maniera negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

E in ogni caso, le lesioni che non sono suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dare luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

Qualora, poi, la menomazione accertata derivante dal sinistro, incida in maniera rilevante su specifici aspetti della vita e delle relazioni personali o causi o abbia causato un danno psico-fisico di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento calcolato sulla base dei criteri citati, potrà essere opportunamente aumentato dal giudicante, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato fino al 20%.

Le lesioni dovranno essere in ogni caso documentate e obiettivamente accertate.

Inoltre, il legislatore chiarisce che l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto sulla base dei criteri e delle misure indicate nel presente articolo, deve considerarsi esaustivo del risarcimento del danno patrimoniale conseguente alle lesioni fisiche.

La redazione giuridica

 

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