Confermata la responsabilità del Condominio per la caduta di una signora a causa della mancanza di una piastrella sul lucernario del marciapiede

Era caduta mentre camminava sul marciapiede antistante uno stabile condominiale a causa della mancanza di una piastrella di vetrocemento che copriva il sottostante lucernario condominiale.

La Signora aveva agito in giudizio nei confronti del Comune, per ottenere il risarcimento del danno subito. Questo, tuttavia, aveva respinto ogni addebito sostenendo che la manutenzione del marciapiede fosse di competenza del condominio, proprietario del lucernario.

Chiamato in causa, il Condominio a sua volta contestava la propria responsabilità adducendo che alla manutenzione avrebbe dovuto provvedere il Comune. La piastrella mancante, infatti, era parte integrante del marciapiede, soggetto al pubblico transito.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non agevole, alla luce della documentazione prodotta, individuare se la custodia del marciapiede fosse comunale o condominiale.

La Corte d’appello, tuttavia, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la responsabilità solidale di entrambi i soggetti convenuti. Di qui la decisione del condominio di ricorrere per cassazione, lamentando vizio di motivazione da parte del Giudice di secondo grado.

Gli Ermellini, tuttavia, con l’ordinanza n. 9625/2018 non hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte respingendo il ricorso e confermando la pronuncia della Corte territoriale.

Per la Suprema Corte, infatti, quando un bene svolge la funzione di piano di calpestio per i passanti e la funzione di copertura per una proprietà sottostante, il ruolo di custode spetta anche a chi si giova della copertura.

Pertanto  il condominio è tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla passante. Il ricorrente infatti è stato ritenuto responsabile della custodia di quel tratto di strada per la funzione di copertura svolta dal lucernario.

 

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