Il ritardo nella liquidazione dei danni costa caro all’assicurazione che viene accusata di mala gestio

Quando si verifica la mala gestio dell’assicuratore e come si riconosce?

E’ questo l’argomento affrontato dalla sentenza n. 14494/2020 della VI sezione civile della Corte di Cassazione.

Nel 2008 il Sig.XY conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice Assitalia spa, in qualità di impresa designata per la Regione Calabria alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del sinistro stradale in cui era stato coinvolto qualche anno addietro.

Parte attrice sosteneva che mentre era alla guida dell’autovettura, di proprietà del Sig. PP, vedeva arrivare nel senso di marcia opposto un veicolo, che procedeva ad alta velocità e con una andatura a zig zag. Al fine di evitare l’impatto il Sig. XY sterzava bruscamente a sinistra finendo dapprima contro un bidone della spazzatura, poi contro un muro e infine su un prato adiacente alla statale. All’esito dell’incidente sia il conducente sia l’autovettura riportavano ingenti danni. Il Tribunale di Cosenza accertava l’esclusiva responsabilità dell’altro conducente, rimasto ignoto, e di conseguenza condannava il FGVS al pagamento di oltre novecentomila euro a titolo di risarcimento. L’Assitalia proponeva appello avverso la sentenza del giudice di primae curae, chiedendo che venisse accertata la responsabilità al 50% dei due conducenti e fosse  altrsì accertata l’illegittima liquidazione in quanto oltre il massimale di legge.

La Corte d’Appello di Catanzaro rigettava il ricorso e in parziale riforma della sentenza di primo grado condannava l’Assitalia al pagamento di ulteriori somme per mala gestio.

IL giudice dell’appello ravvisava la mala gestio nel fatto che la somma, prevista ex lege, benché messa a disposizione fosse stata liquidata solo dopo molti anni.

Assitalia impugnava la sentenza della corte d’appello.

La Corte di Cassazione dichiarava il ricorso inammissibile chiarendo che: “in caso di responsabilità civile per circolazione dei veicoli, la domanda di condanna dell’assicuratore al risarcimento del danno per “mala gestio” c.d. impropria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui la vittima abbia domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche senza riferimento al superamento del massimale o alla condanna renitente dell’assicuratore. Ne consegue che non costituisce domanda nuova quella con cui in appello i danneggiati chiedono la condanna dell’assicuratore al pagamento della differenza tra danno liquidato e superamento del massimale di polizza, che va intesa quale riproposizione della domanda originaria nei limiti del riconoscimento di interessi moratori e rivalutazione oltre il massimale di legge“.

                                                                              Avv. Claudia Poscia

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