Respinto il ricorso di una donna che chiedeva il ristoro dei danni subiti per un presunto caso di medical malpractice

In un presunto caso di medical malpractice se le risultanze della CTU, elemento fondante del giudizio, escludono il nesso di causalità fra danno ed evento, la pretesa del danneggiato non può essere accolta. Questo è uno dei temi affrontati dalla Corte d’Appello di Napoli nella sentenza n. 845/2018.

La vicenda giuridica origina dal fatto che la sig.ra Caia conveniva in giudizio *********e *********avendo subito una operazione di isterectomia e annessiectomia per l’asportazione di una neoformazione uterina. Al termine dell’intervento la donna ebbe diversi problemi causati dal formarsi di una fistola e dall’ovaio policistico che non era stato preventivamente diagnosticato dai clinici che avevano eseguito l’intervento. Anche a seguito della rimozione della fistola la signora aveva continuato ad avere disturbi invalidanti per i quali aveva ritenuto responsabili il medico**** e l’ospedale******che aveva convenuto in giudizio al fine di ottenere un adeguato risarcimento dei danni.

Il tribunale dopo aver istruito la causa anche con l’ausilio del ctu aveva ritenuto non sussistesse a carico del medico e della struttura sanitaria alcuna responsabilità e pertanto aveva rigettato il ricorso.

Caia aveva quindi proposto appello avverso la sentenza. La Corte d’appello aveva osservato che “….. il medico è tenuto al risarcimento del danno lamentato dal paziente non ogni qual volta si sia discostato dalle regole della buona pratica clinica od abbia omesso di informare adeguatamente il paziente stesso, ma soltanto allorché la violazione di tali obblighi sia stata la causa (o concausa) efficiente di un danno effettivo. Ciò vuol dire che, là dove il paziente alleghi la violazione delle “leges artis” da parte del medico, ha altresì l’onere di provare che da tale inadempimento è derivato un peggioramento delle proprie condizioni di salute altrimenti evitabile; là dove, per contro, alleghi la violazione dell’obbligo di informazione da parte del medico, ha l’onere di provare che, ove l’informazione fosse stata fornita, avrebbe rifiutato il trattamento sanitario”.

In ragione di ciò stante la mancata allegazione di elementi di prova circa la responsabilità del medico, la Corte d’Appello di Napoli rigettava il ricorso.

                                                       Avv. Claudia Poscia

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