Mobbing, per ottenere il risarcimento il lavoratore è tenuto a provare la condotta vessatoria e l’intento lesivo del datore di lavoro.

Perché il lavoratore venga risarcito per mobbing, questi è tenuto a dimostrare di aver subito una serie di comportamenti persecutori, con l’obiettivo vessatorio.
Lo dichiara la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21328/2017.

La vicenda

Un medico primario ha agito in giudizio contro l’Asl di appartenenza per essere risarcito. Secondo il medico, l’Asl aveva tenuto una condotta vessatoria nei suoi confronti chiudendo il reparto dove era primario e non riassegnandolo ad un incarico equivalente presso l’ospedale dove era stato trasferito
Il Tribunale aveva però rigettato il suo ricorso, dichiarandolo nullo in quanto privo degli elementi essenziali richiesti dall’art. 414 c.p.c.
La Corte di Appello aveva riformato la decisione di primo grado in relazione all’eccezione di nullità, ma aveva poi comunque rigettato la domanda nel merito.
Secondo la Corte di Appello, infatti, la condotta vessatoria di cui si lamentava il ricorrente, non era da collegarsi ad a un disegno volto a mortificarne la personalità. Inoltre, il medico non aveva dedotto elementi in fatto dai quali si potesse trarre la sussistenza dei danni lamentati.
L’ex primario si è così rivolto in Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato quanto deciso nel primo e secondo grado di giudizio.
Secondo la Suprema Corte, infatti, per integrare la fattispecie del mobbing deve essere provato dal lavoratore l’unicità dell’intento lesivo delle condotte tenute dal datore di lavoro.
Essa è, inoltre, una condotta protratta nel tempo volta a ledere il lavoratore.
Gli elementi caratterizzanti questo comportamento sono: la sua protrazione nel tempo attraverso una pluralità di atti; la volontà che lo sorregge (diretta alla persecuzione od all’emarginazione del dipendente); la conseguente lesione, attuata sul piano professionale o sessuale o morale o psicologico o fisico.
Poiché nel caso di specie i diversi elementi che caratterizzano la condotta lesiva del mobbing non erano stati tutti provati, il ricorso del medico non poteva essere accolto.
 
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