Confermata dalla Cassazione la penale responsabilità di un automobilista che dopo aver provocato un sinistro si era allontanato senza prestare assistenza alla persona offesa

Era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 590 cod. pen. e 189, comma 6 e 7 del Codice della strada per avere, alla guida della sua autovettura, colposamente provocato un sinistro stradale, procurando a una donna, che viaggiava a bordo di un ciclomotore, lesioni gravi, dandosi alla fuga senza ottemperare all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza.

I Giudici del merito, nel ricostruire i fatti, avevano messo in evidenza come l’imputato, avvicinandosi alla persona offesa, che si trovava a terra, gli avesse riferito di non averla vista e avesse apostrofato il testimone oculare del sinistro, invitandolo a farsi i ‘fatti proprii’, per poi allontanarsi senza lasciare i suoi dati personali e senza soccorrere la vittima.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’automobilista rilevava l’assenza del dolo eventuale, previsto dall’art. 189, comma 7 C.d.S., “non essendo stato provato che l’imputato – che si era fermato a parlare con la persona investita ed era ripartito solo dopo aver constatato che la medesima non aveva riportato gravi danni -, si fosse accorto di avere provocato un sinistro con danni alle persone”.

La Cassazione, con la sentenza n. 27810/2020 ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato.

Rispetto alla ricostruzione della Corte di appello, infatti, l’imputato si era limitato ad una generica contestazione, pretendendo, sulla base di una diversa lettura del comportamento tenuto nell’occasione e riferito dal teste, che la condotta tenuta non potesse ritenersi sorretta dal dolo eventuale.

I Giudici Ermellini hanno poi precisato che, adottando un’interpretazione rispettosa della effettività della tutela degli interessi salvaguardati dalla normativa, l’assistenza alle persone ferite non è rappresentata dal solo soccorso sanitario bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Ciò comporta che chi rivendica ragioni di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell’assistenza, nell’ampio senso indicato.

Nel caso in esame, a fronte della consapevolezza dell’automobilista (non efficacemente contestata) di essere rimasto coinvolto in un sinistro, omettendo di prestare assistenza, dandosi alla fuga, senza fornire le proprie generalità, la sentenza impugnata aveva correttamente ritenuto integrate le fattispecie contestate.

La redazione giuridica

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