Nullità della CTU per gravi contraddizioni (Tribunale Brindisi, R.G. 900245/2011, Sentenza n. 602/2023 pubblicata il 11/04/2023).

La danneggiata era trasportata a bordo del veicolo Lancia che si scontrava con la Fiat, a sua volta tamponata violentemente dalla Renault Scenic e in conseguenza di detto tamponamento finiva nell’opposta corsia di marcia sulla quale stava transitando, appunto, la Lancia.

A seguito del sinistro la trasportata della Lancia riportava gravi lesioni  “trauma cranico non commotivo, trauma distorsivo rachide in toto, frattura composta di C4, C5, C6, frattura clavicola destra, trauma toraco-addominale”.

La donna veniva sottoposta a intervento chirurgico di “riduzione della frattura della clavicola dx e osteosintesi con filo di Kirschner, applicazione di tessuto eterologo e applicazione di fattori di crescita locali,

In punto di quantum la stessa lamenta un danno complessivo per euro 421.510,70 e riferisce che l’Assicurazione del veicolo le aveva già liquidato euro 19.000,00, trattenuti a titolo di acconto.

Vengono esperite due CTU medico-legali, e CTU contabile per la quantificazione dei danni patrimoniali conseguenti alla lamentata.

La prima delle due CTU medico-legali viene dichiarata nulla in conseguenza delle numerose gravi contraddizioni del Consulente, con specifico riferimento: a) all’anomalo sdoppiamento dell’invalidità permanente in due componenti (quella del 7,33% per invalidità psico-fisica e quella del 2% per esiti dolorosi), b) alla contraddittoria stima dell’invalidità permanente, passata (senza alcuna coerente specificazione dei motivi) dalla percentuale del 9,33% della bozza di relazione del 25.1.2014 a quella del 10% della relazione definitiva del 10.8.2015.

Per tale ragione veniva disposto il rinnovo degli accertamenti peritali ad altro Medico legale.

Il secondo CTU così concludeva: “in conseguenza diretta del sinistro in oggetto occorsole il 19.01.2009 ha riportato: “Trauma cranico non commotivo; trauma distorsivo del rachide in toto; frattura composta di C4-C5-C6; frattura della clavicola dx; trauma toracoaddominale chiuso da cintura”. A seguito dell’evoluzione in pseudoartrosi della frattura claveare si sono dilatati i tempi di guarigione così quantificabili: il periodo di danno biologico temporaneo totale fu di 200 giorni e quello di parziale al 50% di altri 220 giorni. Sono residuati postumi permanenti come descritti nell’ esame obiettivo concretizzanti danno biologico nella misura del 10 % della totale. E’ residuato danno lavorativo in occupazioni confacenti pari all’ 85% della totale.”

Con riferimento alla perdita di capacità lavorativa specifica, il CTU ha chiarito: “Sono pervenute osservazioni da parte convenuta il quale assume come troppo elevata la percentuale di riduzione del danno lavorativo indicata dal CTU nella misura del 85% della totale. Riteniamo che tale percentuale di limitazione della capacità lavorativa sia consona al deficit funzionale riscontrato nel braccio dominante in rapporto alla gravosità dell’attività di bracciante agricola confacente alle attitudini dell’attrice”.

Con riferimento alle osservazioni in tema di quantificazione del danno biologico, ha chiarito: “Sono pervenute osservazioni da parte attrice che chiedono una quantificazione maggiore del danno biologico riscontrato, asserendo che oltre alla limitazione funzionale andrebbe anche valutata la pseudoartrosi, il danno cervicale, il gradino in corrispondenza del terzo medio della clavicola dx. Si tratta di richieste tese ad una ipervalutazione dello stesso danno anche in relazione fatto che l’ultimo intervento ha eliminato le conseguenze della pseudoartrosi. Si conferma pertanto la valutazione del 10% di danno biologico permanente”.

Sempre con riguardo alla perdita della capacità lavorativa specifica, il CTU ha anche chiarito che “data la residua mobilità dell’arto superiore dx non si ritiene che vi sia una totale inabilità lavorativa in occupazioni confacenti, mentre la conduzione delle attività domestiche, pur limitata, possa essere ancora in gran parte svolta dall’ attrice”.

Il danno biologico viene determinato attraverso le Tabelle milanesi per l’importo di complessivi euro 54.573,70.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale conseguente alla perdeita dell’85% di capacità lavorativa specifica di bracciante agricola, il CTU ha determinato un danno complessivo, fra lucro cessante (per perdita dei salari non percepiti e non percipiendi fino all’età pensionabile) fra ridotto trattamento pensionistico fino all’età media della permanenza, che è complessivamente in vita pari a complessivi euro 232.719,27.

Nello specifico il CTU ha accertato: “Atteso che l’incidente è avvenuto in data 9 gennaio 2009, i redditi del 2009 non possono essere tenuti in considerazione per la determinazione del reddito medio percepito. Pertanto, sulla base dei due anni di normale lavoro 2007 e 2008, i soli di cui è disponibile in atti la documentazione reddituale recante i redditi sopra evidenziati, si determina un reddito medio annuale pari a euro 11.749,21. Tale reddito è complessivo, vale a dire che si riferisce sia al reddito dal lavoro erogato dal datore di lavoro che all’integrazione a sostegno del reddito erogate ai lavoratori agricoli dall’Inps (disoccupazione agricola, presente in atti per il solo 2007). Il danno da perdita della capacità di guadagno attiene la determinazione del reddito che il lavoratore non potrà più percepire in ragione dell’invalidità conseguente al sinistro. Pertanto si ritiene congruo determinare in anni la vita lavorativa residua della sig.ra e moltiplicarla per il reddito medio. Il diritto alla pensione di anzianità, lavorando tutti gli anni, sarebbe stato acquisito dopo 41 anni e 10 mesi di contributi, quindi al 01 gennaio 2024, si determina che la vita lavorativa residua, alla data del sinistro, era pari a n. 15 anni. Considerando tale periodo in cui la sig.ra non ha percepito e non percepirà alcun reddito da lavoro, il danno patrimoniale subito, relativo alla vita lavorativa, si determina in euro 176.238,15 (euro 11.749,21 x anni 15). A tale commisurazione deve aggiungersi anche la perdita della possibilità di fruire della pensione di anticipata anzianità nel 2024, il cui presupposto sarebbe stato l’aver versato i contributi per 41 anni e 10 mesi, ma di poter accedere solo alla pensione di vecchiaia che è erogata al semplice compimento del 68 anno di età, con almeno 20 anni di contributi, quindi nel 2033. In questo caso la sig.ra alla data dell’incidente aveva già versato i contributi per 22 anni quindi con il compimento del 68 anno sarà in possesso di tutti i requisiti per accedere tale trattamento pensionistico. La perdita della pensione di anzianità riguarda pertanto gli anni dal 2024 al 01/06/2033, data di erogazione della pensione di vecchiaia pari a 9 anni e 5 mesi. L’assegno pensionistico di vecchiaia stimato dall’Inps con solo 22 anni di contributi versati è pari a euro 692,25, pertanto si ritiene che l’assegno di anzianità che avrebbe percepito non sarebbe stato inferiore a tale somma ma sicuramente superiore, essendo calcolato su 41 anni di versamenti contributivi invece di 22. “

In conclusione, all’attrice vengono liquidati complessivi euro 54.573,70 a titolo di danno biologico ed euro 232.719,27, per danni patrimoniali conseguenti alla perdita di capacità di lavoro specifica.

Avv. Emanuela Foligno

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