Intossicazione alimentare causata da carne avariata (Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2023, n. 13602).

Nel corso di un evento pubblico viene somministrata carne avariata che causa grave intossicazione alimentare.

Il danneggiato citava in giudizio la Pro Loco deducendo che in occasione dell’evento pubblico aveva somministrato della carne bovina avariata che causava grave intossicazione alimentare. Deduce, in particolare, di essersi rivolto al Pronto Soccorso e di essere stato costretto a osservare un periodo di terapia e di dieta forzata.

Il Giudice di Pace riteneva satisfattivo quanto già versato dalla Compagnia di assicurazione ante giudizio e rigettava la domanda.

Il Tribunale di Rovereto, in funzione di Giudice di appello, riteneva, pur essendo incontestato il nesso causale tra la somministrazione di carne avariata e la patologia sofferta dal danneggiato, anche alla luce del decreto penale di condanna conseguente ai fatti di causa, e pur essendo sussistente un danno biologico risarcibile, non assolto l’onere probatorio inerente le conseguenze biologiche permanenti e confermava la statuizione di primo grado.

La vicenda approda in Cassazione.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta che, pur in presenza di precedenti derivanti dagli stessi eventi, nei quali il Giudice di Pace aveva riconosciuto la responsabilità della compagnia e l’aveva condannata al risarcimento dei danni e alle spese del giudizio, nel suo caso ha giudicato in senso sfavorevole, non solo liquidando una somma irrisoria a titolo risarcitorio, ma anche per la condanna alle spese di lite.

Con il secondo motivo lamenta mancata ammissione di CTU medico-legale per l’esatta quantificazione dei danni subìti.

Entrambe le censure vengono disattese in quanto non pertinenti con la ratio decidendi della sentenza che accertava, invero, la mancata allegazione del danno da lesione permanente.

Il Giudice di Appello, infatti, ha affermato: “… è comunque onere dell’attore, quanto meno allegare e provare le conseguenze anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva normalmente conseguenti alla lesione dell’integrità psico-fisica e, per quanto in questa sede rileva, tenuto conto delle caratteristiche della patologia riportata, la loro idoneità in concreto a determinare una lesione permanente. L’attore non ha, invece, assolto a tale onere che nella specie è di più significativa latitudine atteso che, essendo stata nella specie accertata una patologia di regola transitoria (intossicazione alimentare da batterio) e priva di postumi permanenti, egli non può profittare di alcuna presunzione circa l’idoneità della patologia medesima a determinare significativi effetti permanenti, come avviene, ad esempio, per patologie derivanti da eventi traumatici o similari. Del tutto correttamente, quindi, in assenza di allegazioni e prove sul punto, il Giudice di Pace ha liquidato il solo danno biologico temporaneo che peraltro di regola consegue in via esclusiva all’intossicazione alimentare”.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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