Mattonella malferma provoca la caduta della bambina (Cassazione civile, sez. III,  dep. 03/04/2023, n.9163).

Caduta della bambina a causa di una mattonella malferma sul suolo stradale.

La madre della bambina ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Trani esponendo che:

– aveva agito nei confronti del Comune per ottenere il risarcimento dei subiti a causa di una caduta occorsa alla figlia, allora minorenne, mentre camminava lungo un marciapiede comunale, per una mattonella malferma;

– il Giudice di Pace rigettava la domanda con pronuncia confermata dal Tribunale, in funzione di Giudice di appello, per mancanza di nesso causale e mancata prova della dinamica del sinistro.

Con la prima censura prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, art. 2051 c.c., e art. 115 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare:

– la compatibilità delle lesioni refertate al Pronto Soccorso con la dinamica non specificatamente contestata;

– che, quanto alla mancanza di segni fisici visibili rimarcata ostativamente dal Giudice di appello, la distorsione alla caviglia non ne comportava, ferma la necessità di una consulenza medica giudiziale in ipotesi di dubbio;

– l’ente locale non aveva provato il fortuito.

Le censure sono inammissibili.

E’ stato reiteratamente ribadito, sottolineano gli Ermellini,  che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. La denunzia della violazione delle predette regole da parte del Giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione.

La violazione dell’art. 2697 c.c., inoltre, si configura solamente se il Giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo errato, cioè attribuendo l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata.

I Giudici di merito non hanno violato le norme di legge censurate.

Il Tribunale ha osservato che l’unica teste aveva solo genericamente confermato la dinamica del sinistro, nulla specificando sulle precise modalità della caduta,  sicché era impossibile avere contezza su come la bambina fosse davvero caduta, a fronte del referto medico del giorno successivo.

E’ corretto, pertanto, che il nesso causale, nell’apprezzamento delle prove fatto dal Giudice di merito, non sia risultato dimostrato.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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