L’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici per il contributo unificato per regolarizzare i pagamenti. Saranno in vigore dal 1° gennaio 2018

Saranno operativi dal 1° gennaio prossimo i nuovi codici per il contributo unificato. Questi saranno finalizzati a regolarizzare i pagamenti. A istituirli è stata l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 159/2017.
I nuovi codici per il contributo unificato tributo serviranno a versare le somme richieste dalla giustizia amministrativa, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Si tratta di somme dovute per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato.
A tal proposito, il decreto del Ministero delle Finanze del 27 giugno 2017 ha fornito dei chiarimenti.

In esso si spiega che il contributo unificato dovuto per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, deve essere versato presentando il modello F24 solo con le modalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari.

Dunque, per realizzare il versamento delle somme dovute per l’omesso o insufficiente pagamento, nascono i nuovi codici per il contributo unificato.
Questi sono: il “GA0T” denominato “Contributo unificato a seguito di invito al pagamento da parte della Giustizia Amministrativa – Articolo 248 del D.P.R. n. 115/2002.
Poi c’è il “GA0S” denominato “Contributo unificato Giustizia Amministrativa – Sanzione – Articolo 16, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002.
Infine, il “GA0Z” denominato “Contributo unificato Giustizia Amministrativa – INTERESSI – Articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002”.
Nel momento in cui si compila il “F24 ELIDE”, i codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nella sezione “contribuente” occorre inserire il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.
All’interno della sezione “erario ed altro” sono invece indicati altri dati.
Nel campo “codice ufficio”, il codice dell’ufficio della Giustizia Amministrativa che ha emesso l’atto. In quello denominato “tipo”, la lettera “R”. In “Elementi identificativi”, invece, il codice fiscale o la partita Iva del ricorrente.
Nel campo “codice”, il codice tributo; nel campo “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce il versamento.
 
 
 
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