Accolto il ricorso dei congiunti di una donna morta per omessa diagnosi di ischemia cardiaca che invocavano il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale

Se il danno da perdita del rapporto parentale che spetta iure proprio ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto risulta risarcibile se sia provata l’effettività e consistenza di tale relazione, resta inteso che tale onere probatorio potrà essere soddisfatto con ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 9130/2021 nel cassare con rinvio la sentenza di merito che non aveva ammesso la prova testimoniale sull’intensità del rapporto con la de cuius, formulata da nuora e nipoti di una signora deceduta a causa di un caso di malpractice medica, segnatamente di una omessa diagnosi di ischemia cardiaca.

La Corte di Appello aveva condannato la ASL a corrispondere la somma di € 150.000,00 oltre interessi, al solo figlio della vittima, in virtù dello stretto legame parentale corrente con la defunta madre, confermando, invece, il rigetto della domanda risarcitoria proposta da tutti gli altri appellanti, che avevano agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti “iure proprio”, in conseguenza del decesso della loro congiunta.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte questi ultimi censuravano la sentenza del Collegio territoriale nella parte in cui aveva ritenuto che per configurare il “danno da rottura del rapporto parentale” occorre che parte attrice alleghi e provi di aver subito effettivamente un pregiudizio non patrimoniale a causa della morte di un congiunto, senza desumerlo, in via presuntiva, dalla rottura stessa del legame. Inoltre, la sentenza sarebbe stata errata laddove, dapprima, non aveva ammesso la prova testimoniale, da ritenersi, invece, fondamentale ai fini della dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto vantato, e poi aveva concluso nel senso del rigetto della domanda risarcitoria, sul presupposto del difetto di ogni allegazione circa la continuità del rapporto parentale che si assumeva leso.

A detta dei ricorrenti, la sentenza impugnata sarebbe stata nulla per omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale, che avrebbe provato l’esistenza, la continuità e l’attualità della relazione familiare, fino al momento del decesso, tra la vittima e la nuora e i nipoti, privando, così, il giudizio di un elemento decisivo e dirimente. La Corte territoriale, nel ritenere la prova testimoniale irrilevante, si sarebbe, infatti, limitata a riproporre le argomentazioni addotte dal primo giudice, “senza minimamente scrutinare i motivi di doglianza espressi” dagli appellanti.

I Giudici Ermellini hanno effettivamente ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte.

La Corte territoriale, infatti, aveva rigettato la pretesa risarcitoria sul rilievo che nuora e nipoti della vittima non avessero “allegato né fornito alcuna prova circa la continuità dei rapporti con la ‘de cuius»'”, escludendo, inoltre, che potessero “ritenersi idonee al riguardo le richieste istruttorie non ammesse in prime cure”, visto che la prova testimoniale articolata sarebbe stata diretta “soltanto a provare che essi assistevano la congiunta”, ovvero che “ella, quando i nipoti erano piccoli, li teneva a pranzo”.

Per contro, le circostanze capitolate – così come riprodotte nell’atto di impugnazione – apparivano sufficientemente specifiche, nella prospettiva di fornire la prova della “effettività e consistenza” della relazione “di reciproco affetto e solidarietà” tra la defunta e suoi congiunti.

Difatti – hanno sottolineato dal Palazzaccio – il “thema probandum” era costituito dalla dimostrazione che la deceduta fosse stata “costantemente assistita” da nuora e nipoti (oltre che dal figlio), i quali “si alternavano nell’assistenza” non in modo episodico o saltuario, bensì “recandosi quotidianamente presso la casa” della stessa, “permanendovi per alcune ore”. Una circostanza, questa che, ove fosse stata confermata dall’escussione dei testi, costituiva un indice più che attendibile della consistenza della relazione parentale, come, del resto, quella – concernente, in particolare, la posizione dei nipoti – che la donna avesse “cresciuto ed accudito” i medesimi “fino alla scuola media”, e ciò “in quanto i genitori erano entrambi dipendenti ed effettuavano orari incompatibili con quelli scolastici dei figli”, tanto che la loro nonna li “accompagnava giornalmente […] a scuola e provvedeva a riprenderli all’uscita”, per poi preoccuparsi di “preparare il pranzo per gli stessi”. Anche tali fatti, come la permanenza dei nipoti presso la casa della nonna “nel periodo estivo”, risultavano sicuramente idonei a dimostrare quel “reciproco affetto e solidarietà” che, ai fini del riconoscimento della fondatezza della pretesa risarcitoria, deve connotare il rapporto parentale. E ciò specie se si considera che i nipoti (in una sorta di ideale “restituzione” di quanto in passato ricevuto), secondo quanto ulteriormente capitolato nella richiesta prova testimoniale, una volta divenuti adulti, “frequentavano abitualmente” la casa della loro nonna e che gli stessi “spesso si fermavano anche a pranzo”.

La redazione giuridica

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