Una guida esaustiva per capire in che modo si può ottenere il Tfr dopo il licenziamento individuando gli strumenti necessari

Come ottenere il Tfr dopo il licenziamento? Spesso non è facile sapere come muoversi, soprattutto se è la prima volta che ci si confronta con la questione.

Prima di tutto, è bene definire il Tfr, ovvero il trattamento di fine rapporto.

Questo è la somma che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore nel momento della cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro subordinato.

È bene sapere che il trattamento di fine rapporto spetta a prescindere dal fatto che il rapporto di lavoro sia venuto a cessare per dimissioni o licenziamento.

Per dimissioni si intende l’atto unilaterale con cui il lavoratore dipendente recede dal contratto di lavoro.

Le dimissioni sono, quindi, una facoltà del lavoratore e producono il loro effetto nel momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza.

ll licenziamento, invece, è l’esercizio del diritto potestativo di recesso da parte del datore di lavoro nei confronti di un dipendente.

Prima di entrare nella questione relativa a come ottenere il Tfr dopo il licenziamento, è importante precisare come questo si calcola.

Il tfr matura progressivamente durante il rapporto di lavoro. Questo viene pagato al dipendente quando viene a cessare il rapporto contrattuale.

Il tfr corrisponde a circa una mensilità all’anno. Nello specifico, si ottiene dividendo la retribuzione lorda per 13,5 e sottraendo la contribuzione dovuta all’Inps nella misura dello 0,5 per cento.

Ai fini del calcolo del tfr, la Corte di Cassazione ritiene che si debba tenere conto anche del lavoro straordinario solo se questo è prestato con una certa frequenza.

Il trattamento di fine rapporto va corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro. I contratti collettivi possono fissare un termine, a partire dalla data di cessazione del rapporto, entro il quale il datore di lavoro deve eseguire questa prestazione.

Se però nel contratto non viene indicato alcun termine, il lavoratore può esigere il tfr all’atto del licenziamento o delle dimissioni. Il lavoratore può, quindi, pretendere immediatamente il pagamento senza aspettare.

In caso contrario, potrebbe agire in Tribunale, contro il datore di lavoro, per ottenere il pagamento del tfr.

Cosa succede però se il datore di lavoro non paga il tfr?

In questo caso il lavoratore può inviare una lettera di sollecito di pagamento.

Se nemmeno questo dovesse sortire effetti, il lavoratore per ottenere il tfr dopo il licenziamento può rivolgersi alla Direzione del Lavoro. Qui chiederà un tentativo di conciliazione. Se questa va a buon fine, si redige verbale dell’accordo concluso che costituisce titolo esecutivo ed ha lo stesso valore di una sentenza.

Qualora il datore di lavoro non dovesse versare il tfr, il lavoratore potrebbe chiedere al Tribunale un decreto ingiuntivo.

Il decreto verrà poi notificato al datore di lavoro che ha 40 giorni di tempo per pagare, o presentare un’opposizione.

Cosa fare se l’azienda fallisce?

In questo caso, il lavoratore può rivolgersi all’Inps per ottenere il pagamento. L’istituto di previdenza coinvolge il Fondo di Garanzia che esige l’invio di una domanda in via telematica.

Alla domanda vanno allegati una serie di documenti che vengono rilasciati dalla Cancelleria della sezione fallimentare. Serviranno: la sentenza dichiarativa di fallimento, l’ammissione al passivo, il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento. In questo caso è necessario rivolgersi ad un avvocato.

La prescrizione del trattamento di fine rapporto può compiersi in 5 anni, oppure in 10 anni, a seconda delle fattispecie.

Il termine di prescrizione di 10 anni opera in determinati casi.

In primis, quando il lavoratore vuole ottenere il pagamento del risarcimento del danno contrattuale, ivi compreso il danno per omesso versamento contributivo sia totale che parziale. Poi, nel caso di erogazioni una tantum. Opera inoltre se il lavoratore vuole far valere i diritti connessi al passaggio di qualifica.

La prescrizione breve di 5 anni ha natura estintiva ed opera in altre tre differenti ipotesi.

La prima è per il trattamento di fine rapporto. La seconda per le indennità di buonuscita. L’ultima è per le altre indennità spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.

Infine, è utile saper che la prescrizione del trattamento di fine rapporto inizia a decorrere, “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.

 

 

 

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