Per la Cassazione il compimento di atti sessuali repentini all’insaputa della persona destinataria determina la sussistenza dell’elemento oggettivo che integra il reato

Con la scusa di leggere la scritta sulla maglietta di una minore le aveva toccato il seno con la punta delle dita. Denunciato, l’uomo è stato condannato in primo grado e in appello per violenza sessuale aggravata, secondo quanto disposto dagli articoli 609 bis e 609 ter del codice penale.
La Corte d’appello di Brescia, in particolare, aveva confermato la condanna per aver costretto la quattordicenne, “con violenza consistita nell’agire in modo repentino”, a subire la palpazione del seno; una condotta che aveva trovato riscontro sia nelle dichiarazioni della ragazza che in altre fonti testimoniali.
L’individuo aveva quindi impugnato la sentenza in Cassazione chiedendone l’annullamento poiché, a suo avviso, il giudice di secondo grado aveva travisato le prove e attribuito erroneamente credibilità alle dichiarazioni testimoniali. Inoltre, secondo il ricorrente, il fatto in esame non avrebbe configurato il reato di violenza sessuale, non ricorrendo il requisito della repentinità dal momento la sua condotta doveva ritenersi prevedibile in quanto preceduta da apprezzamenti favorevoli nei confronti della vittima. Semmai poteva ritenersi integrato il reato di atti sessuali con minori, disciplinato dall’articolo 609 quater del codice penale.
La Suprema Corte, tuttavia, con la sentenza n. 9135/2017, ha ritenuto di respingere il ricorso evidenziando come i giudici dei precedenti gradi avessero motivato adeguatamente e coerentemente la loro decisione. Nello specifico la Corte d’appello aveva correttamente ritenuto sussistente la condotta di violenza in quanto il gesto era stato compiuto improvvisamente e in modo da impedire qualsivoglia atto di dissenso. L’imputato, infatti, dopo aver proferito apprezzamenti e “sviato” l’attenzione della ragazza, mostrando interesse per la scritta sulla maglietta, aveva posto in essere una condotta subdola e ingannevole per toccarle il seno.
Gli Ermellini hanno quindi ribadito il principio, già affermato nella sentenza n. 46170/2014, secondo cui “in tema di violenza sessuale l’elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso”.

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