Respinto il ricorso del conducente di un veicolo per l’incidente occorso a un centauro in seguito alla perdita di controllo del motociclo

La Cassazione, con la sentenza n. 36145/2021, si è pronunciata sul ricorso di un uomo condannato in sede di merito, in ordine al reato di cui all’art. 589 cod. pen., per aver provocato un incidente stradale. A detta del ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata era viziata, in quanto la ricostruzione operata dagli agenti di polizia intervenuti era stata effettuata in termini meramente probabilistici e dubitativi; altrettanto dubitative erano le risultanze della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, poiché il consulente aveva formulato delle ipotesi, ammettendo egli stesso di non essere in grado di accertare l’esatta dinamica dei fatti. Non era stato neanche accertato se la persona offesa versasse in una situazione di alterazione psico-fisica. Secondo l’imputato era stata la presenza di un terzo veicolo a cagionare la frenata effettuata dalla persona offesa, con conseguente perdita di controllo del motociclo, finendo a terra, come anche ipotizzato dal consulente tecnico del pubblico ministero. E infatti la posizione di tale mezzo era pienamente compatibile con un’azione frenante e sterzante, atta a scansare il motoveicolo condotto dalla persona offesa. La vettura condotta dall’imputato, viceversa, non si trovava in posizione tale da ostruire il passaggio del motociclo.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte.

Nel caso in disamina, il giudice a quo aveva evidenziato la rilevanza probatoria delle risultanze processuali derivanti dai rilievi tecnici e fotografici espletati sul luogo e nell’immediatezza del fatto e sui mezzi interessati, ad opera della Polizia municipale; dalle consulenze tecniche espletate su incarico dei pubblico ministero, della parte civile e della Difesa dell’imputato; dalla relazione medico – legale sulle lesioni riportate dalla persona offesa e sulle cause del decesso; dalle dichiarazioni rese dalle persone presenti al fatto.

Dal complesso di tali acquisizioni era emerso che, al momento della frenata e della caduta del conducente della moto, sulla traiettoria di quest’ultima vi era solo l’auto condotta dall’imputato, non a caso colpita direttamente, nella parte anteriore sinistra, dal motoveicolo, che, privo di controllo, strisciava sull’asfalto, per effetto dell’inerzia. Ne derivava che, in presenza di un motoveicolo correttamente funzionante, di un conducente in condizioni normali, di un tratto di strada regolare, con ampia visibilità, una frenata così brusca e pericolosa non si sarebbe giustificata se non di fronte a un ostacolo improvviso sulla propria traiettoria di marcia. Tale considerazione trovava riscontro nelle dichiarazioni dei testi, che avevano avuto la percezione che la vettura dell’imputato, quantomeno nella parte anteriore, fosse fuori dalla traversa dalla quale stava provenendo, ad impegnare la strada principale. D’altronde, dovendo il veicolo svoltare a sinistra, in direzione opposta rispetto al senso di marcia della due ruote, i danni alla parte anteriore sinistra della vettura erano del tutto compatibili con la posizione del veicolo così come percepita dai testimoni, cioè di poco oltre l’immaginaria linea di stop e con iniziale orientamento verso sinistra.

Anche la ricostruzione operata dai verbalizzanti, con ampiezza di riferimenti a tutti i dati acquisiti (segni sulla strada, sui veicoli, lesioni subìte dalla persona offesa) tendeva a collocare la vettura almeno a circa 50 cm oltre la linea, sia pure non tracciata, di stop. Dunque, tutti i dati evidenziavano che la manovra di immissione sulla strada effettuata dal ricorrente si era svolta in maniera non corretta ed era stata causa della frenata e della successiva caduta al suolo del motociclista.

L’impianto argomentativo a sostegno del decisum era quindi puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta logicità e perciò insindacabili in questa sede.

La redazione giuridica

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