Personalizzazione del danno biologico:  il Giudice può aumentare fino al 30% il valore della sola componente dinamico-relazionale, al netto della voce del danno morale (Cass. civ., sez. III, dep. 17 maggio 2022, n. 15733).

Personalizzazione del danno biologico: la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno avanzata dalla vittima di un incidente stradale.

Il danneggiato lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente disatteso la richiesta di adeguamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, sotto il profilo della mancata personalizzazione del danno biologico e maggiorazione di detti importi, al fine di procedere in modo autonomo alla liquidazione del danno morale, che i Giudici di merito avevano ritenuto integralmente assorbito dalla liquidazione del danno biologico operata secondo le c.d. tabelle milanesi, escludendo il riconoscimento del disturbo post-traumatico da stress subito in conseguenza del sinistro.

Gli Ermellini ritengono il ricorso infondato e ribadiscono che il riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale, mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra posta non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l’incorporazione nel danno biologico.

Il danno biologico, nel nuovo testo dell’art. 138, comma 3, C.d.A. è indicato come lesione che incide sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto, e quindi sulla dimensione esterna, mentre il danno morale si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo, inerente la dimensione interiore della persona, risultando del tutto indipendente dalle altre vicende della vita del danneggiato, pur potendole influenzare.

Se vengono liquidate entrambe le poste di danno, il problema non si pone. In tal caso è sufficiente l’applicazione delle tabelle milanesi, ma se “la componente interiore” non sussiste, bisogna considerare la sola voce del danno biologico al netto dell’aumento previsto per il danno morale e, quando sussistono i presupposti per la personalizzazione del danno biologico, l’aumento fino al 30% consentito deve essere applicato sul solo valore del danno dinamico-relazionale, sempre depurato dalla componente morale.

Conclusivamente, è errata l’indicazione di un valore monetario complessivo per entrambe le voci di danno contenuta nelle c.d. tabelle milanesi.

Il ricorso viene integralmente rigettato.

La redazione giuridica

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