Arrivano le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate sui Pir (piani individuali di risparmio). Pubblicata ieri la circolare con tutti i chiarimenti.

È stata pubblicata oggi la circolare n. 3/2018 dell’Agenzia delle Entrate sui piani individuali di risparmio a lungo termine. I chiarimenti del fisco arrivano a seguito della pubblicazione -nell’ottobre scorso – delle linee guida sul regime di non imponibilità introdotto dalla legge di bilancio 2017.

Ma cosa sono esattamente i piani individuali di risparmio?

La legge ha introdotto nell’ordinamento un regime di non imponibilità per gli investimenti tramite piani individuali di risparmio a lungo termine.

I redditi generati da tali prodotti finanziari non sono soggetti a imposizione.

Per questa ragione, non vengono tassati come redditi di capitale e non sono assoggettati ad imposta di successione.

L’obiettivo della legge è quello di canalizzare i risparmi delle famiglie verso investimenti produttivi a lungo termine, favorendo per questa via la crescita del sistema imprenditoriale italiano.

In che modo si usufruisce del regime di favore?

La condizione è quella di operare investimenti in attività finanziarie riconducibili a imprese italiane ed estere. Ciò che conta è che siano radicate in Italia.

Occorre inoltre rispettare determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e divieti. Il tutto, mantenendo altresì gli investimenti per almeno 5 anni.

Chi sono i beneficiari?

Ad usufruire del nuovo regime di non imponibilità introdotto dalla legge sono le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa.

Sussiste poi il divieto di essere titolari di più di un Pir e il limite massimo dell’importo investito, che non può superare 150mila euro, con un limite annuo di 30mila euro.

Gli adempimenti fiscali relativi al Pir, sono invece svolti solo dall’intermediario presso il quale il Pir è costituito o traferito.

Con la circolare di ieri, l’Agenzia delle entrate illustra le principali caratteristiche del nuovo regime.

Nella circolare, si affrontano diversi aspetti operativi della misura.

Il principale concerne gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nei Pir ma solo a determinate condizioni.

Altro chiarimento rilevante per gli operatori riguarda la possibilità di usare il criterio del costo medio ponderato complessivo. Questo però, vale solo in caso di dismissione degli investimenti in alternativa al costo medio annuo previsto dalla normativa specifica.

In caso di dismissione prima del quinquennio o di mancato rispetto delle condizioni previste, i redditi percepiti verranno soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie e senza applicazione delle sanzioni.

Se, invece, l’attività viene ceduta o rimborsata, si potrà rimanere nel regime agevolato previsto dal Pir. Ma solo se entro 90 giorni verrà effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime.

Infine, in caso di mancato reinvestimento, il versamento delle imposte e degli interessi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo.

 

 

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