Nel processo previdenziale la parte soccombente è esonerata dal pagamento delle spese processuali sostenute non solo dal convenuto, ma anche dal terzo chiamato in causa in garanzia

La vicenda

Nel 2017 la Corte di appello di Ancona respinse l’appello proposto da un lavoratore contro la decisione con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato la sua domanda contro l’Inail, diretta ad riconoscimento della malattia professionale patita.

La Corte territoriale aveva escluso l’origine e causalità professionale della patologia, così confermando la decisione del tribunale e, aveva esonerato la parte ricorrente dal pagamento delle spese processuali nei confronti dell’Inail, stante il disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e la dichiarazione reddituale indicativa di un reddito inferiore al limite di legge.

Aveva, invece, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti della società datrice di lavoro, chiamata in causa dall’Inail, per l’eventuale esercizio dell’azione di regresso.

In altre parole, il giudice del gravame aveva ritenuto che, nonostante l’appellante fosse esonerato dal pagamento delle spese processuali in ragione del disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c., stante la dichiarazione reddituale attestante redditi inferiori ai limiti indicati dalla disposizione, in qualità di soccombente era comunque tenuto a pagare le spese processuali in favore del terzo chiamato in causa “essendo causalmente riconducibile all’iniziativa dell’assicurato la chiamata in causa in garanzia, effettuata dall’Inail per l’eventuale azione di regresso”.

Il giudizio di legittimità

Sul punto si è pronunciata la Sezione Lavoro della Cassazione, a seguito del ricorso formulato dal difensore del predetto ricorrente.

È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui ” Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa intentatagli dall’attore, sono legittimamente poste, in base al criterio della soccombenza, a carico del chiamante, la cui domanda di garanzia o di manleva sia stata giudicata infondata” (Cass.n. 5195/2018; Cass. N. 7431/2012), ed ancora “In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (Cass. n. 2492/2016).

Si tratta di principi – affermano gli Ermellini – certamente validi nell’ordinario processo civile ma che non possono trovare applicazione nel processo previdenziale ove la regola della ricaduta delle spese processuali in capo alla parte soccombente, trova un limite nella particolare natura degli interessi in gioco e nella tutela specifica riconosciuta dall’ordinamento alll’assicurato/assistito attraverso il disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c.”.

Tale norma prevede infatti che, nei giudizi diretti ad ottenere prestazioni previdenziali (ed anche dell’assicurazione sociale) ed assistenziali, la parte soccombente sia esonerata dalle spese del giudizio se titolare di redditi nei limiti fissati dalla stessa disposizione.

La decisione

Nel caso di specie, ferma la presenza dei requisiti reddituali (tali da rendere possibile l’esonero per le spese nei confronti dell’Inali), doveva quindi farsi applicazione del disposto dell’art. 152, nei confronti di tutte le parti processuali (e quindi anche il terzo chiamato), oltre che per il dato testuale della disposizione (..nei giudizi promossi), facente riferimento all’esonero rispetto alle spese del giudizio (nella sua interezza e rispetto a tutte le parti processuali) e non del solo convenuto, anche in virtù di una lettura complessiva della finalità della stessa disposizione, diretta a non scoraggiare l’assistito/assicurato nell’accesso alla giustizia rispetto a domande attinenti alla delicata materia della previdenza/assistenza.

Il ricorso è stato, perciò, accolto e cassata la decisione impugnata.

La redazione giuridica

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