Per la Cassazione l’inadempimento determina l’obbligo dell’assicuratore di farsi carico non solo degli interessi di mora ma anche la maggior somma pagata dall’assicurato a causa del ritardo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10221/2017 ha accolto in parte il ricorso presentato dal conducente di un veicolo chiamato in giudizio assieme alla propria compagnia assicuratrice dai genitori di un bambino, al fine di ottenere il risarcimento del danno per l’investimento del minore.
L’assicurato aveva convenuto in giudizio l’impresa cessionaria del portafoglio del suo precedente assicuratore, chiedendo di essere manlevato, anche oltre il limite del massimale, in quanto le due società, a suo giudizio, si erano rese inadempienti agli obblighi contrattuali.
La Corte d’appello di Roma, accogliendo parzialmente l’appello, aveva evidenziato che, avendo il danneggiato agito in giudizio nei confronti dell’assicuratore nel 1993 e che avendo l’assicuratore pagato l’intero massimale nel 1996, l’assicurato avrebbe avuto diritto a essere tenuto indenne dalle pretese del terzo danneggiato, oltre il massimale, solo per gli interessi e la rivalutazione maturati tra il 1993 e il 1996.
I Giudici di legittimità, invece, hanno ritenuto parzialmente fondato il ricorso dell’assicurato precisando i limiti entro cui l’assicuratore deve rispondere nei confronti dell’assicurato in caso di colposo ritardo nell’adempimento delle proprie obbligazioni in favore del terzo danneggiato.
In ambito di responsabilità civile, chiariscono gli Ermellini, l’assicuratore, in base all’articolo 1917 del codice civile, ha l’obbligo di tenere indenne l’assicurato delle conseguenze pregiudizievoli di un fatto da lui commesso durante il tempo per il quale è stata stipulata l’assicurazione. L’obbligo, in particolare, sorge nel momento in cui l’assicurato richiede il pagamento dell’indennizzo all’assicuratore, il quale è tenuto, da tale momento, ad attivarsi per accertare le responsabilità, stimare il danno, formulare l’offerta, ed effettuare il pagamento.
La violazione di tale obbligo costituisce inadempimento del contratto di assicurazione; pertanto, fa sorgere in capo all’inadempiente, il dovere di risarcire il danno. Il danno. Secondo i Giudici del Palazzaccio, non è tuttavia rappresentato dai meri interessi di mora, ma tiene conto della differenza tra il risarcimento cui l’assicurato sarebbe stato costretto dal terzo, se l’assicuratore avesse tempestivamente adempiuto la propria obbligazione, e la somma che invece l’assicurato sarà costretto a pagare al terzo, a causa del ritardo dell’assicuratore e della sopravvenuta incapienza del massimale.
Il danno da “mala gestio” dell’assicuratore deve essere liquidato, inoltre, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale o, in alternativa, attraverso la rivalutazione dello stesso, se l’inflazione è stata superiore al saggio degli interessi legali. Se invece quest’ultimo era originariamente inferiore al massimale e solo in seguito ha superato tale soglia, il danno è pari alla rivalutazione del credito, cui va aggiunto il danno da lucro cessante liquidato secondo i criteri previsti per l’ipotesi di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore.
L’assicurato può quindi chiedere la condanna dell’assicuratore della responsabilità civile a tenerlo indenne dalle pretese dal terzo. In tal caso la condanna dovrà essere pronunciata in forma condizionata, e subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento da parte dell’assicurato.

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