La macchia di grasso sul pavimento del locale era prevedibile ed evitabile da parte della convenuta che doveva verificare l’esecuzione delle pulizie per garantire la sicurezza dei clienti (Tribunale di Terni, Sentenza n. 690/2021 del 26/08/2021 RG n. 3162/2017)

Parte attrice agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno (lesione massiva tendinea) ai sensi dell’art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 c.c.

In particolare deduce di essere impiegato presso un ristorante cittadino con le mansioni di cuoco e che:

  • in data 30/05/2016, alle ore 07.30 circa, si reca va presso la macelleria per acquistare una partita di carne destinata al ristorante;
  • non appena entrato all’interno dei locali del negozio, improvvisamente scivolava sul pavimento a causa della presenza di una estesa macchia di grasso animale non visibile ad occhio nudo, cadendo a terra e urtando la spalla destra, pur avendo tentato di attutire la caduta protraendo la mano destra;
  • immediatamente avvertiva un forte dolore, unito all’impossibilità ad utilizzare il braccio destro;
  • stante il persistere del dolore, in data 02/06/2016 si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Terni, ove i sanitari, all’esito dell’esame obiettivo e di una radiografia alla spalla destra, gli diagnosticavano una “contusione spalla dx”, con prognosi di 20 giorni dalla dimissione ed invito a ripresentarsi il giorno successivo per sottoporsi a visita ortopedica di approfondimento.
  • all’esito della visita, effettuata il successivo 03/06/2016 unitamente ad un’ecografia muscolo-tendinea, veniva riscontrata “lesione massiva dei tendini della cuffia dei rotatori con abbondante versamento ematico” , dalla successiva TAC emergeva “distacco corticale del margine postero -superiore della glena e frattura della superficie postero -laterale della testa omerale”, con diagnosi finale di “sospetta frattura trochite omerale destro”, con prescrizione di un tutore per 30 giorni e terapia a base analgesica;
  • su prescrizione dell’Ortopedico, si sottoponeva ad un intervento chirurgico di ricostruzione della cuffia dei rotatori della spalla destra, effettuato in data 25/07/2016 presso la Casa di Cura di Fermo;

L’istruttoria ha confermato la dinamica dei fatti che ha portato alla lesione massiva tendinea della parte offesa.

Oltretutto la stessa parte convenuta ha confermato che l’attore è scivolato nel momento in cui ha calpestato una macchia di grasso presente sul pavimento del locale, non visibile ad occhio nudo, né altrimenti segnalata, lamentando subito dopo dolore alla spalla destra e l’impossibilità di muovere il braccio destro.

Ciò posto, il Tribunale osserva che la responsabilità del custode di cui all’art. 2051 c.c. non risiede in un fatto imputabile dell’uomo, specificamente il custode, venuto meno al suo dovere di vigilanza e controllo perché la cosa non produca danni a terzi, ma si afferma sulla sola base del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia considerata dalla norma non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario e funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa.

Ed ancora, ciò che rileva è il danno prodotto nell’ambito del dinamismo connaturale della cosa, o per l’insorgenza in essa di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l’elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.

La responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito.

Inoltre, in tema di responsabilità da cose in custodia, deve essere valutata anche la condotta del danneggiato, sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.

Ebbene, sul piano causale l’evento dannoso, ovverosia la caduta dell’attore, è stata determinata da un elemento esterno (macchia di grasso sul pavimento del locale), che era prevedibile ed evitabile da parte della convenuta che doveva verificare che le pulizie del locale fossero state espletate con cura per garantire la sicurezza dei clienti .

Ritenuto provato, dunque, il nesso causale richiesto dalla fattispecie di cui all ‘art. 2051 c.c. e l’assenza di prova – di cui era onerata la parte convenuta – del caso fortuito.

La CTU ha accertato: “l’attore riportava una lesione complessa della cuffia dei rotatori a carico della spalla destra in soggetto destrimane, strumentalmente consistente in lesione massiva dei tendini della cuffia dei rotatori e distacco corticale del margine postero -superiore della glena e frattura della superficie postero -laterale della testa omerale; dopo l’intervento chirurgico di ricostruzione della cuffia in artroscopia, al quale il paziente veniva sottoposto nel mese di luglio 2016, si apprezzava un miglioramento della sindrome algo -disfunzionale (al controllo dell’8.9.2016 “buon recupero funzionale”); allo stato attuale il paziente presenta piccoli esiti cicatriziali nummulari, una sindrome algica e disfunzionalità che si esplica in limitazione su tutti i piani di circa un terzo, con particolare incidenza sulla elevazione e sul la postergazione; …non risultano precedenti morbosi di rilievo, in particolare non si rilevano preesistenze incidenti sulla invalidità derivante dal sinistro de quo; è possibile ritenere, quale conseguenza del sinistro occorso, un periodo di invalidità temporanea così quantificabile: invalidità temporanea assoluta: 60 giorni; invalidità temporanea al 50%: 20 giorni; invalidità temporanea al 25%: 20 giorni. Allo stato attuale i postumi permanenti possono essere quantificati, in relazione a quanto previsto dalle tabelle SIMLA 2016 (Linee guida per la valutazione medico -legale del danno alla persona in ambito civilistico, Giuffrè Editore, pag. 349, voce “esiti di lesioni tendinee della cuffia dei rotatori trattate chirurgicamente”, considerando atto superiore dominante e necessità di tenotomia del capo lungo del bicipite), considerando altresì la frattura parcellare del trochite omerale, nella misura dell’11% (undici per cento) quale danno biologico permanente. La situazione, stante il tempo trascorso e l’intervento chirurgico effettuato, appare stabilizzata e non più passibile di miglioramento o peggioramento”.

Per la monetizzazione del danno vengono utilizzate le tabelle milanesi, giungendo: a titolo di danno dell’integrità psico-fisica (danno biologico permanente), nella misura di Euro 25.000,00 , inclusa la personalizzazione del danno ; a titolo di danno per invalidità temporanea, nella misura di euro 7.425 ,00, oltre spese mediche ritenute congrue per euro 450,00.

Conclusivamente, il Tribunale : previa declaratoria della responsabilità della convenuta, la condanna al pagamento del risarcimento del danno per complessivi euro 32.425,00 e al pagamento delle spese di CTU e di lite liquidate in euro 6.000,00, oltre spese e accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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