La cliente del supermercato asserisce di essere scivolata a causa della presenza di materiale plastico non visibile e di avere riportato lesioni fisiche, tuttavia il Tribunale respinge la pretesa di risarcimento (Tribunale Taranto, sez. II, 08/01/2024, n.40).

La vicenda

All’interno del supermercato di Pulsano, la vittima asserisce di essere caduta per materiale scivoloso sul pavimento e aziona la domanda giudiziale quantificando i danni subiti nell’importo di €25.000.

La struttura commerciale sostiene che la caduta della donna si sarebbe verificata al di fuori dell’esercizio commerciale e non sulla soglia della porta d’ingresso come dedotto dall’attrice.

Dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio è emerso che il giorno 11/11/2019 la vittima è caduta all’ingresso del supermercato per la presenza di una busta/velina trasparente volata dai cartelloni pubblicitari presenti vicino all’entrata a causa del forte vento, che aveva caratterizzato la giornata.

Affinché possa insorgere ed attribuirsi una responsabilità da omessa vigilanza e/o omessa manutenzione del bene, deve valutarsi se la situazione di pericolo fosse preesistente o comunque visibile e prevedibile con la ordinaria diligenza ed il custode abbia perciò avuto il tempo e la possibilità di avvedersene per tempo e provvedere alla sua rimozione o segnalazione.

Ciò significa che solo se il custode abbia conoscenza della situazione pericolosa e non provveda alla sua tempestiva segnalazione e rimozione, potrà essergli addebitata una responsabilità per omessa manutenzione da cose in custodia.

La decisione del Tribunale

Pacifico ciò, il Tribunale ritiene sussistente il caso fortuito che esonera da responsabilità il supermercato.

Il giorno dell’evento (11 novembre 2019), vi furono acclarati fenomeni atmosferici caratterizzati da forte vento. Il fatto che un pezzo di plastica trasparente si sia staccato dai cartelloni pubblicitari a causa del vento è evento da considerarsi repentino e imprevedibile. Il titolare del supermercato non ha potuto avere tempestiva contezza della presenza della plastica dinanzi alla porta d’ingresso del supermercato. Oltre a ciò bisogna considerare che il foglio di plastica è notoriamente dotato di leggerezza e trasportato sicuramente nella immediatezza dei fatti dal forte vento che aveva caratterizzato la giornata.

Non può pretendersi, indica il Tribunale, dal titolare del supermercato un monitoraggio costante dell’ingresso del supermercato non avendo lo stesso avuto alcun margine temporale per avvedersi della presenza della busta e dei cartoni e garantire, così, un intervento tempestivo per rimuovere o segnalare la presenza dei suddetti materiali evitando il verificarsi della caduta della donna.

Oltretutto, la imprevedibilità e repentinità della presenza della busta/velina è stata ravvisata dalla stessa danneggiata e, dunque, è da considerarsi integrato il caso fortuito che esclude la responsabilità del titolare del supermercato.

Avv. Emanuela Foligno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui