Servizi mai richiesti addebitati in bolletta, l’operatore telefonico che attua questo comportamento è perseguibile per il reato di truffa.

Quante volte sarà capitato a voi o a un vostro conoscente di ritrovarsi servizi mai richiesti addebitati in bolletta?
Ebbene, secondo la Cassazione, quello commesso dall’operatore telefonico è un vero e proprio reato di truffa, penalmente perseguibile.
Con la sentenza n. 42515/2017 del 18 settembre scorso, infatti, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un operatore di una società di telefonia.

Il fatto

Un cliente genovese di una compagnia telefonica si è visto arrivare una bolletta di ben 1.900 euro. Informandosi sul perché di quel conto così salato, è venuto a conoscenza dell’attivazione non richiesta di un leasing a suo nome.
Il cliente, resosi conto che quella cifra dipendeva da servizi mai richiesti addebitati in bolletta, ha presentato una querela.
Non sapendo chi fosse stato materialmente ad attivargli il servizio, nella querela si è rivolto genericamente all’azienda telefonica.
I giudici di primo e secondo grado gli hanno dato ragione e hanno condannato un operatore della compagnia, risultato come materiale esecutore dell’attivazione, a 9 mesi di reclusione e cinquecento euro di multa per il reato di truffa.
L’operatore di telefonia condannato è quindi ricorso in Cassazione.

La pronuncia della Cassazione

Per la Cassazione il ricorso era inammissibile e la condanna è diventata definitiva. Secondo gli Ermellini, infatti, la condanna inflitta dalla Corte d’appello era completa, senza vizi logici, conforme alle risultanze fattuali emerse durante il processo e compatibile con il senso comune.
In particolare, nella sentenza, la Cassazione ha precisato che la querela è produttiva di effetti nei confronti di chi risulti essere l’effettivo responsabile del crimine denunciato, anche se non contiene l’identificazione del presunto autore del reato (art.123 c.p.).
Riguardo ai termini per presentare la querela, inoltre, la Suprema Corte ha precisato che i termini decorrono da quando si ha piena cognizione dei fatti da parte dell’interessato.
In questo caso, quindi, dalla ricezione della fattura salata, dalla quale emerge la presenza di servizi mai richiesti addebitati in bolletta.
 
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