Ancora una volta, per amore di verità, debbo supportare le riflessioni “amare” del collega Pedoja che molto garbatamente evidenzia le inefficienze di alcuni colleghi che, invece, dovrebbero rappresentare la categoria e valorizzarla agli occhi del cittadino. Nel leggere la risposta della collega “ginecologa” rappresentante della FNOMCeO  si rimane allibiti dalla leggerezza con cui si trattano determinati argomenti che sono sulla bocca anche di chi non conosce la medicina legale.
Non si è voluto comprendere che la medicina legale è il riferimento principale per il cittadino che vuole far valere i propri diritti ed è altra cosa rispetto alle cure della salute.
Penso che bisognerebbe dare un taglio a questo pressappochismo ignorante che aleggia soprattutto ai “livelli alti”. Il cittadino va tutelato da tali comportamenti superficiali e deve essere ben istruito sul significato della figura del medico legale “specialista” ossia di quel medico che della valutazione del danno alla salute è il solo competente e quindi titolare.
Parole che rimangono sempre “sole” se la medicina legale non decide di incontrare il cittadino per spiegare lui chi è il medico legale e che figura preziosa sia per i suoi interessi.
E non solo questo: il medico legale è l’unica figura adeguata a spiegare al cittadino come proteggersi dalla malpractice globale (assicurazioni, strutture ed enti pubblici), e finanche il viatico per una protesta di piazza al bisogno affianco ai danneggiati per far valere i loro diritti.
Presto sulle pagine di questo giornale ne leggerete delle belle, mentre adesso invito tutti i colleghi medico-forensi a leggere le riflessioni del collega Pedoja che di seguito si riportano.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

 
PARERE EQUIVOCO E FUORVIANTE N.12892/2016 DELLA FNOMCeO  IN TEMA DI “ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI  D’UFFICIO  FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO “
Facciamo seguito alla comunicazione trasmessa alla SMLT dall’Avv. Raffaele Minoia in qualità di Giudice di Pace che opera nella regione Puglia, in relazione alla richiesta di ulteriori chiarimenti in merito a quanto espresso, in risposta ad una sua precedente interpellanza, dalla Presidentessa, Medico Senologo, della FNOMCeO Dott.ssa Roberta Chersevani.
Si riporta il testo della Interpellanza del Giudice di Pace di Altamura (Bari)
Da: MINOIA RAFFAELE
Inviato: giovedì 20 ottobre 2016 12:02
A: segreteria@fnomceo.it
Oggetto: Quesito
Spett.le FNOMCEO
In qualità di magistrato onorario giudicante presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Altamura (BA), avendo verificato che la prassi giudiziaria nel circondario del Tribunale di Bari, ma anche altrove, contempla il frequente affidamento di incarichi peritali finalizzati all’accertamento del danno biologico da invalidità permanente e temporanea a medici in possesso di qualsivoglia specializzazione,

                                                                           chiedo

se vi è una riserva, contenuta in provvedimenti di  qualsiasi natura, anche deontologica, che riconosca ai soli medici legali la potestà di eseguire accertamenti di natura medico legale per i predetti accertamenti.In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti.

Il Giudice di Pace

Avv. Raffaele Minoia

Il quesito posto dal Giudice di Pace Avv. Minoia riguardava in sintesi un chiarimento circa la sussistenza – anche deontologica – della potestà del solo   Medico Legale di esprimere –quale CTU – valutazioni in materia di danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in contesto di incarichi d’Ufficio.
Riportiamo per completezza i punti di “interesse“ applicativo deontologico  del  testo della “relazione di risposta della FNOMCeO
“In riferimento alla sua nota del 20.10 u.s. facciamo preliminarmente presente che l’attività medico legale viene esplicata da ogni medico quando ricorra alle sue conoscenze scientifiche non con finalità diagnostico terapeutica ma per contribuire ad una corretta applicazione delle norme che regolano la vita dell’uomo nella società….
…in tema di danno alla persona derivante da responsabilità civile, la scelta e la nomina a consulente di un esperto in medicina legale, il quale non sia uno specialista per l’accertamento e determinazione del danno denunciato, non è sindacabile
E’ indubbio, inoltre, che lo specialista medico legale chiamato a risvolgere problematiche inerenti differenti branche mediche chiederà l’associazione con specialisti dello specifico settore indagato, mettendo in discussione, alla luce di tali apporti specialistici, le proprie specifiche conoscenze e competenze, ad esempio nell’ambito dell’accertamento del nesso di causalità materiale…
Occorre infine evidenziare che l’attività medico legale è disciplinata anche dal vigente Codice di Deontologia Medica che, all’articolo 62, prevede testualmente: “L’attività medico legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all’effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso.
L’attività medico legale viene svolta nel rispetto del Codice: la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale, essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia. Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale.
Il medico, nel rispetto dell’ordinamento, non può svolgere attività medico legali quale consulente d’ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza, di cura o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria.
Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell’oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti”.
La semplice  lettura della comunicazione esplicativa in ordine agli aspetti  “deontologici “ , espressa  dal Presidente della FNOMCeO in risposta ad uno specifico quesito del Giudice di Pace Avv. Minoia, dimostra un evidente lacuna conoscitiva, da parte dell’ attuale Presidenza Ordinistica, circa le attuali esigenze sociali di “garanzia“ di intervento sanitario, allorché siano specificatamente richieste dalla Società adeguate conoscenze scientifiche ( non di interesse diagnostico-terapeutico) finalizzate  a contribuire ad una corretta applicazione delle Norme che regolano la vita dell’uomo nella Società Italiana: nella fattispecie, relativamente  alla precisa richiesta del Giudice, le Norme attinenti al Risarcimento del danno alla persona (cioè la valutazione del  danno biologico)
Evidentemente l’attuale direzione Nazionale della FNOMCeO ignora che lo specifico apporto scientifico medicolegale nella valutazione del danno alla persona di interesse civilistico Nazionale è diventato, da almeno un decennio, di complessità tale da richiedere non solo un adeguata preparazione specialistica pluriennale onde consentire una corretta applicazione tecnica- metodologica dei principi della scienza medico-legale in rapporto alle varie Norme vigenti e ai correlati orientamenti giurisprudenziali, ma soprattutto una consistente esperienza casistica, che oggi  condiziona la necessita di quotidiana applicazione professionale, suffragata dalla necessità di costante aggiornamento: intervento sanitario che nessun altro specialista “non medicolegale” può garantire .
Sorprende, quindi, oltre alla evidente carenza conoscitiva della materia, la disattenzione nella risposta trasmessa alla Avv. Minoia (Giudice di Pace), allorché non si è tenuto conto di quanto espressamente richiesto dallo stesso  art 62 del Codice Deontologico, cioè che… “l’attività medicolegale…è subordinata all’effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso ..”
Cioè l’attività medicolegale afferente esclusivamente allo specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, unico soggetto medico specialista  idoneo  – secondo i Principi deontologici – a contribuire ad una corretta applicazione delle Norme che regolano il risarcimento del danno alla persona in materia Civilistica , ovvero una delle Norme che regolano la vita del Cittadino Italiano
La risposta della Presidentessa della FNOMCeO – organismo di garanzia  Nazionale  – non consentirebbe  dunque  di riconoscere una adeguata tutela sanitaria del Cittadino – nel contesto dello stesso art 62 del Codice Deontologico –  ai fini dell’ espletamento di specifica attività medicolegale con finalità interpretativa e valutativa delle Norme che regolano il risarcimento del danno alla Persona di interesse Civilistico

Dott. Enrico Pedoja

Segretario SMLT

SCARICA QUI IL PARERE DELLA FNOMCEO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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