La sporgenza dal portapacchi non costituisce pericolo occulto, poiché del tutto visibile e quindi sussiste un concorso di responsabilità paritaria (Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 1140/2021 del 26/08/2021 RG n. 888/2018)

Il pedone rimasto ferito propone appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brindisi che aveva parzialmente accolto la domanda da lui proposta nei confronti del proprietario dell’automobile e della Compagnia assicuratrice volta a ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti in conseguenza dell’impatto occorso in data 23 marzo 2015, al le ore 07:15 circa, contro il margine tagliente di una barra metallica posizionata sul portapacchi del predetto veicolo in sosta e sporgente per circa cm 30.

Il Giudice di Pace riconosceva nel 50% il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell’evento e l’uomo interpone appello deducendo erronea valutazione circa la sussistenza della responsabilità esclusiva degli appellati nella verificazione dell’evento dannoso (erroneo riferimento al principio di autoresponsabilità del pedone in presenza di specifica violazione del l’art.164, comma 3, C.d.S. in materia di carichi sporgenti).

L’appello viene ritenuto infondato.

Il percorso motivazionale del Giudice di Pace risulta sufficientemente argomentato tanto in punto di fatto, che in punto di diritto.

In particolare, il primo Giudice ha ritenuto, correttamente, che dalle prove orali assunte e dall’interrogatorio formale reso dall’attore e dal convenuto, pur dovendosi valutare come la condotta posta in essere dall’automobilista, ovverosia trasporto sul tetto dell’autovettura di un profilato di alluminio sporgente longitudinalmente dalla parte posteriore, ma privo di segnalazione, abbia integrato la violazione di cui all ‘art. 164, comma 6, C.d.S., creando una situazione di pericolo non soltanto per gli altri veicoli, ma anche per i pedoni.

Egualmente correttamente ha ritenuto che con la responsabilità dell’automobilista abbia concorso nel determinare l’evento dannoso, la imprudenza del pedone danneggiato che, nell’approssimarsi alla vettura, non poneva la dovuta attenzione alla sporgenza del portapacchi.

Difatti, il sinistro si è verificato in orario diurno e dunque il luogo del sinistro era illuminato e visibile.

Dunque, se la mancanza di segnalazione nel carico sporgente, è circostanza idonea a determinare la responsabilità del conducente del veicolo, al contempo, escluso che la sporgenza presentasse i caratteri del “pericolo occulto”, per essere il suddetto ingombro visibile ed il rischio di ferirsi impattandovi assolutamente prevedibile per i pedoni, è del tutto corretto che il primo Giudice abbia ragionato in termini di concorso di responsabilità.

Sono stati, in tal modo, correttamente applicati i principi di legittimità in materia di concorso di colpa fra pedoni e conducenti di veicoli : “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’ art. 2054, comma 1, c.c. , non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’ art. 1227, comma 1, c.c. “.

Corretta anche la ripartizione della misura di responsabilità in ragione del 50%.

“In materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’ art. 2054 , comma 1 c.c. , ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente”.

La decisione impugnata non risulta illogica, né incoerente con i principi giuridici e giurisprudenziali.

Il primo Giudice ha valutato “improvvido e disattendo” il comportamento del pedone e ne ha fornito idonea e corretta motivazione.

Per tali ragioni la decisione impugnata viene integralmente confermata con condanna alle spese di lite in capo all’appellante.

Concludendo: il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice d’appello, rigetta il gravame e conferma la sentenza del Giudice di Pace; condanna l’appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese processuali liquidate per ciascuna parte in euro 1.620,00, oltre spese e accessori.

Avv. Emanuela Foligno

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Lesioni causate da omessa custodia della strada e nesso causale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui