Anche se il mezzo non è idoneo ad arrecare di per sé turbamento alla vittima può essere asservito al reato in virtù del nesso strumentale con l’integrazione della condotta illecita

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria aveva respinto la richiesta presentata da due soggetti nei confronti dell’ordinanza di convalida del sequestro preventivo d’urgenza e contestuale decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di Reggio Calabria, avente a oggetto due veicoli loro intestati e da loro utilizzati, secondo l’accusa, per perpetrare atti persecutori ai danni del titolare di un esercizio commerciale.
La Suprema Corte ha infatti precisato, con sentenza n. 1826/2017, che se un veicolo rientra tra i mezzi che lo stalker utilizza per molestare la vittima essa può essere legittimamente sequestrata. Anche se il mezzo, di per sé, non è idoneo ad arrecare alcun turbamento effettivo della vittima, essa può essere utilizzata per avvicinarsi alla vittima stessa e quindi può considerarsi asservita al reato in virtù del nesso strumentale con l’integrazione dello stesso.
Il sistematico uso molesto che i ricorrenti hanno fatto dei loro automezzi determina un nesso di pertinenzialità dei veicoli con il reato previsto dall’articolo 612 bis del codice penale che si è venuto a configurare a causa di condotte reiterate che determinavano nella vittima un perdurante stato di ansia, ovvero uno dei tre eventi alternativamente richiesti dalla norma.
A nulla è valsa la considerazione dei ricorrenti secondo cui i veicoli non fossero oggettivamente “strutturati” esclusivamente ad intralciare l’accesso all’esercizio commerciale della persona offesa. I giudici di merito avevano infatti correttamente evidenziato la relazione di asservimento degli automezzi al reato con un oggettivo collegamento “non nei termini di un rapporto di mera occasionalità ma di uno stretto nesso strumentale”.
Oltre a confermare la legittimità del sequestro, i giudici del Palazzaccio, nella stessa sentenza, hanno ribadito l’assenza di contraddizione con altre pronunce con cui la Cassazione aveva ritenuto illegittimo il sequestro preventivo di autovetture utilizzate per commettere altri reati” in relazione a reati di minaccia grave e violenza privata.
In tali casi, infatti, si era evidenziata l’impossibilità di “sacrificare in maniera indiscriminata i diritti patrimoniali dei singoli sottraendo dalla loro disponibilità cose di per sé lecite”, salvo il caso che le stesse fossero, però, predisposte per l’attività criminosa in maniera oggettiva e specifica, ovvero adattate al reato con accorgimenti insidiosi o con modifiche strutturali. Nel caso in esame, invece, per gli Ermellini ciò che rileva è il “costante e reiterato inserimento di tali veicoli nell’organizzazione esecutiva del reato” mentre sono del tutto ininfluenti caratteristiche strutturali degli stessi automezzi.
LEGGI ANCHE:
Stalking, condomino condannato per condotte omofobe contro coppia gay
Rendere pubblico il tradimento integra il reato di stalking
Commette stalking il figlio che vessa i genitori per denaro

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui