L’autista di linea, a causa del lavoro, ha riportato una lesione delle strutture muscolo-tendinee con rilevanti deficit funzionali a carico delle spalle per un danno biologico pari al 12% (Tribunale di Foggia, Sez. Lavoro, Sentenza n. 2330/2021 DEL 31/05/2021 RG n. 5411/2017)

Con ricorso il lavoratore, autista di linea, chiede l’accertamento dell’origine professionale delle malattie «Tendinopatia (sindrome da impingement) della cuffia dei rotatori di entrambe le spalle, maggiore a destra, Artrosi del rachide con discopatie cervicali e lombari C5-C6, C6-C7, L4 L5 con impegno funzionale» e la condanna dell’Inail alla corresponsione della rendita da danno biologico nella misura del 22% con decorrenza di legge, ovvero ove accertato un danno biologico inferiore al 16% al pagamento del relativo indennizzo in capitale nella misura che risulterà di giustizia con decorrenza di legge.

La causa viene istruita con acquisizione documentale, prove testimoniali e CTU Medico-Legale; esaurita la fase istruttoria, la domanda viene considerata fondata.

Il CTU ha accertato: «il periziando ha svolto, dal marzo 1989 fino al febbraio 2015, l’attività lavorativa di conducente di autobus di linea percorrendo tratte provinciali. Durante questo periodo le strutture osteo -tendinee del rachide e degli arti superiori venivano continuamente sottoposte a vibrazioni meccaniche a causa dell’irregolarità del manto stradale e dell’inadeguatezza degli autobus, privi di ammortizzatori pneumatici delle sospensioni e dei sedili. L’azione lesiva veniva esacerbata dall’assunzione di posture incongrue per la dotazione di sedili con caratteristiche ergonomiche superate e da movimenti ripetitivi. Dal punto di vista biologico ritengo che il periziando abbia subito l’azione lesiva prevalentemente a carico dell’apparato osteo tendineo delle spalle, mentre l’azione lesiva a carico del rachide è da considerare clinicamente nulla non essendoci deficit funzionali né ernie discali rilevanti. Per cui la valutazione del danno biologico è esclusivamente a carico delle alterazioni dell’apparato osteo -tendineo delle spalle. Le tabelle di menomazione I.N.A.I.L. prevedono al n. 227 che gli esiti di lesione muscolo -tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale che assegnano un punteggio pari al 4%. Rifacendomi alle suddette tabelle, considerando che la lesione muscolo -tendinea interessa entrambe le spalle con deficit funzionali, ritengo equa una valutazione del danno biologico, non suscettibile né di miglioramento né di peggioramento, pari al 12% (dodici per cento). La tabella delle malattie professionali, di seguito riportate, prevedono che vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano -braccio, il sovraccarico bio -meccanico ed il mantenimento prolungato possono determinare lesioni a carico delle strutture osteo -tendinee della spalla. Nuova tabella delle malattie professionali nell’industria di cui all’art. 3 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (all. n. 4 al d.p.r. 1124/1965) 76) malattie causate da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano braccio: b) osteoartropati e (polso, gomito, spalla) (m19.2) 4 anni 78) malattie da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore: a) tendinite del sovraspinoso (m75.1) 2 anni, b) tendinite del capolungo bicipite (m75.2) 2 anni, d) borsite (M75.5) Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue. 2 anni. Ora, alla luce di queste brevi considerazioni ritengo che, dalla documentazione presentata, dall’anamnesi e dall’esame obiettivo, è possibile affermare che esista un nesso di causalità o concausalità tra il lavoro svolto e l’inabilità lamentata e che l’attività lavorativa sia stata condizione necessaria ed indispensabile per il determinismo dell’inabilità stessa. In conclusione, dopo aver accertato il nesso di causalità o concausalità tra il lavoro svolto e l’inabilità lamentata, è possibile affermare che il periziando a causa del lavoro svolto ha riportato una lesione delle strutture muscolo -tendinee con rilevanti deficit funzionali a carico della spalla destra e della spalla sinistra per un danno biologico pari al 12% (dodici per cento)».

Sulle osservazioni sollevate dal CTP del ricorrente, il CTU ha replicato: «così come previsto all’art. 77 che di seguito riportiamo, le vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo possono essere causa o concausa di formazione di ernie a carico della colonna lombo -sacrale nei lavoratori sottoposti a tali sollecitazioni. 77) ERNIA DISCALE LOMBARE (M51.2) a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d’altura. Nel caso in esame, è possibile affermare che le sollecitazioni meccaniche subite dalla colonna lombare subite dal periziando per la sua attività lavorativa di conducente di autobus di linea possano aver causato o concausato la formazione di piccole ernie a carico della colonna lombare. … 1– le modeste ernie lombari sofferte dal periziando possono essere considerate come “malattia professionale” essendo causate o concausate dalle vibrazioni meccaniche subite dalla colonna vertebrale durante la sua attività lavorativa. 2– le stesse ernie lombari non sono valutabili dal punto di vista medico -legale essendo talmente piccole da non determinare deficit funzionali e/o manifestazioni cliniche a carico della colonna vertebrale lombo -sacrale e dei nervi periferici che da essa dipartono. 3– la disidratazione dei dischi intervertebrali è secondaria all’invecchiamento. Pertanto, pur riconoscendo che le modeste ernie lombari sofferte dal periziando possono essere causate o concausate dalle vibrazioni e dalle sollecitazioni meccaniche legate all’attività lavorativa del periziando qualificabili come “malattia professionale”, non sono valutabili e quantificabili perché clinicamente irrilevanti. In conclusione, riconfermo la valutazione fatta in precedenza in cui si riconosce il nesso di causa lità o concausalità tra il lavoro svolto dal periziando e la lesione delle strutture muscolo -tendinee delle spalle con evidenti limitazioni funzionali delle stesse per un danno biologico pari al 12% (dodici per cento)».

Il Tribunale condivide le conclusioni del Consulente, con particolare riferimento alla relazione tra le malattie riscontrate e l’attività svolta dal ricorrente, e accoglie la domanda del ricorrente.

Pertanto, il ricorrente ha diritto a percepire l’indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 12% con decorrenza dalla domanda amministrativa e l’Inail è tenuta al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.

Le spese di giudizio e di CTU Medico-Legale seguono la soccombenza e vengono poste in capo all’Inail.

In conclusione, il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, accerta un danno biologico del 12% con decorrenza dalla domanda amministrativa, condanna l’Inail al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991; condanna l’Inail al pagamento delle spese giudiziali sostenute da parte opponente, liquidate in euro 1.800,00, oltre accessori di legge; pone a carico dell’Istituto medesimo le spese di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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