I genitori hanno il dovere di stabilire di comune accordo la residenza abituale dei figli minori.

Un interessante decreto del 20 gennaio 2017 del Tribunale di Roma ha stabilito che il trasferimento improvviso della madre con figlio a seguito è illegittimo senza un giustificato motivo. Ciò in quanto i genitori devono stabilire di comune accordo la residenza abituale dei figli minori.

Pertanto, l’eventuale trasferimento del figlio è consentito solo qualora siano provati giustificati motivi che rendano tale evoluzione necessaria.

La vicenda

Nel caso di specie, una coppia convivente aveva avuto una figlia.

Successivamente, la relazione sentimentale era cessata. A quel punto, i genitori avevano deciso di continuare ad abitare entrambi nello stesso immobile di cui erano comproprietari, in base a una suddivisione interna che permetteva loro di separare gli ambienti.

Il trasferimento improvviso della madre, però, ha comportato che la donna – che aveva intrapreso anche una nuova relazione – portasse con sé anche la figlia avuta dall’ex compagno.

Quest’ultimo si è rivolto al Tribunale di Roma per ottenere l’affidamento condiviso della figlia, con collocamento della stessa presso di sé.

La donna si è opposta, osservando che il padre della piccola aveva un “carattere dispotico ed autoritario”, sia nei confronti della donna, sia nei confronti della figlia.

Secondo la madre, inoltre, “tale indole aggressiva si sarebbe tradotta in comportamenti violenti, in ingiurie, minacce e percosse che avevano indotto la resistente a sporgere denuncia ex art. 612 bis c.p., temendo per la propria incolumità”.

Per questi motivi, la madre ha chiesto al Tribunale di rigettare la domanda proposta dal padre e di disporre l’affidamento esclusivo a sé della figlia.

Questo, decidendo sulla questione, ha evidenziato che l’art. 316 cod. civ., “nel definire la responsabilità genitoriale ha espressamente previsto che siano i genitori a stabilire di comune accordo la residenza abituale dei figli minori”.

Inoltre, “l’eventuale trasferimento del figlio a fronte del dissenso di uno dei due genitori può essere autorizzato (ovvero ratificato) solo qualora siano provati giustificati motivi che rendano tal evoluzione necessaria, dovendo in mancanza rigettare la richiesta al fine di preservare l’habitat del figlio inteso non solo come casa di abitazione, ma anche come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali”.

Pertanto, i genitori hanno l’obbligo di stabilire di comune accordo la residenza abituale dei figli minorenni.

Invece, la madre aveva “giustificato il repentino trasferimento, allegando presunte condotte aggressive e mobbizzanti del ricorrente”. In particolare, essere erano state “poste in essere anche in presenza della figlia minore”.

Ma la veridicità dell’affermazione della donna non era stata accertata. Pertanto, il Tribunale riteneva che non vi fossero “elementi sufficienti a rendere giustificata la condotta della madre di improvviso trasferimento della residenza della figlia”.

Inoltre, dagli accertamenti effettuati, erano “emerse le buone competenze genitoriali e il positivo rapporto della minore con entrambi i genitori”.

Il Tribunale ha ritenuto però opportuno che la situazione famigliare venisse adeguatamente controllata dai servizi sociali. Questi avrebbero dovuto segnalare al Tribunale ogni condotta dannosa per la minore.

Alla luce di quanto enunciato, il giudice ha affidato la minore ad entrambi i genitori.

Inoltre, ha fissato la residenza abituale presso la madre, la quale, tuttavia, aveva infine acconsentito a trasferirsi nella stessa città del padre.

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