Il ricorrente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano di pagamento della somma di euro 21.228,00, a titolo di provvigioni per attività di mediazione immobiliare, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle fatture al saldo e spese del procedimento monitorio, la revoca dello stesso ovvero la riduzione dell’importo ingiunto in una misura non superiore alle provvigioni pagate sul prezzo della vendita dall’acquirente (Tribunale di Milano, Sez. V, Sentenza n. 6935/2021 del 10/08/2021-RG n. 30898/2018)

L’attrice deduce: di essere proprietaria dell’immobile sito a Milano e che nel 2016, essendo intenzionata a venderlo, delegava il figlio a trattare ogni aspetto ad essa connessa; che si profilava una donna interessata all’acquisto dell’immobile; che, la proprietà e l’agente immobiliare, in ordine alle provvigioni da rendere a quest’ultimo in relazione all’attività sopracitata, formalizzavano un accordo concluso su WhatsApp il 15.12.2016 – “Buonasera, …… non sto a disturbarla di nuovo al telefono…per correttezza verso di lei… riguardo le sue provvigioni, di cui avevamo accennato…volentieri perché trovo giusto riconoscere il lavoro se appena posso…cioè se la cifra è nella forbice alta. Diciamo così: 1% se 590, 0,5 se 585. Non che a 580 lei non ha lavorato, ma andrei a perderci rispetto ad accettare i 575 (o magari 580 che riesco ad ottenere), con il vicino che è un privato e dunque senza mediazione. Spero che capisca il mio discorso” che veniva contestualmente accettato dall’agente con la risposta “Va bene”; che il 31.1.2017, l’Agente immobiliare consegnava una proposta d’acquisto per euro 570.000,00 oltre a euro 10.000,00 per un posto auto che veniva accettata dalla proprietà; che il 6.4.2017, si formalizzava la vendita dell’immobile per il valore complessivo della proposta sopra riportata e dunque per euro 580.000,00; che il valore di vendita era inferiore a quello pattuito con al fine di far sorgere il diritto alle provvigioni di questi e che, pertanto, nulla era dovuto a quest’ultimo dalla venditrice, limitandosi lo stesso a percepire la quota di provvigioni dovuta dall’acquirente; che, anche riconducendo la fattispecie in questione alla mediazione tipica di cui agli artt. 1754 c.c., nulla sarebbe dovuto in forza delle pattuizioni che avevano condotto stabilire le provvigioni a carico della sola parte compratrice; in ogni caso, non poteva considerarsi commisurata la pretesa avversaria nella previsione del 3% del prezzo di vendita secondo gli usi.

Il Tribunale ritiene l’opposizione fondata.

La vendita dell’immobile si è realizzata grazie all’attività di mediazione immobiliare condotta dal convenuto.

Tuttavia, la provvigione richiesta per la conclusione dell’affare non è dovuta.

Parte convenuta opposta non ha disconosciuto né la provenienza, né il contenuto dello scambio di messaggi WhatsApp avvenuto in data 15.12.2016 e di cui è stato prodotto il relativo screenshoot : “Buonasera, ……..non sto a disturbarla di nuovo al telefono…per correttezza verso di lei… riguardo le sue provvigioni, di cui avevamo accennato…volentieri perché trovo giusto riconoscere il lavoro se appena posso…cioè se la cifra è nella forbice alta. Diciamo così: 1% se 590, 0,5 se 585. Non che a 580 lei non ha lavorato, ma andrei a perderci rispetto ad accettare i 575 (o magari 580 che riesco ad ottenere), con il vicino che è un privato e dunque senza mediazione. Spero che capisca il mio discorso”, cui seguiva immediatamente la risposta : “Va bene”.

Conseguentemente, sussiste prova scritta dell’accordo raggiunto dalle parti in merito alle condizioni, al cui verificarsi sarebbe sorto il diritto al compenso del mediatore e alla misura delle provvigioni medesime.

L’accordo concluso su WhatsApp del 15.12.2016 viene ritenuto perfettamente valido ed efficace, nella sua originaria ed immutata formulazione, nonché vincolante sia per la proprietaria che per l’agente immobiliare.

Il prezzo di vendita è stato inferiore rispetto a quello pattuito per il riconoscimento di una provvigione al mediatore da parte della proprietà.

Al mediatore, dunque, è dovuto solo il compenso dalla parte acquirente.

Conseguentemente il decreto ingiuntivo viene revocato e nulla deve l’attore al mediatore per l’attività svolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 4.835,00, oltre spese e accessori.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Locazione immobiliare: conseguenze civilistiche dell’omessa registrazione

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui