La società partecipante alla gara pubblica ha diritto di conoscere l’offerta tecnica della impresa aggiudicataria senza “omissis”

Dopo l’espletamento di una gara ad evidenza pubblica, una delle società partecipanti, aveva fatto istanza alla stazione appaltante, di accesso integrale alla documentazione degli atti di gara. Il sospetto era quello di presunte anomalie e incongruenze nell’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria.
La stazione appaltante esibiva la predetta documentazione, ma in maniera soltanto parziale. Ed invero gran parte del contenuto di tali atti era stato oscurato da omissis.

Cosicché la controversia veniva affidata al Tar Puglia.

La società ricorrente insisteva per poter fare accesso integrale agli atti di gara, onde verificare le anomalie citate, operare il giudizio di congruità dell’offerta e, se del caso, ottenere la declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia del contratto eventualmente stipulato; conseguire l’aggiudicazione nel servizio e nel contratto, o in alternativa ottenere la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente monetario.
Il ricorso è stato accolto.
Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa relativa ad una gara di appalto è specificamente regolato dall’art. 13 d.lgs. n. 163/2006, il cui comma 6 così dispone: “in relazione all’ipoteso di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso”.
Di detta disposizione era fatta espressa menzione nel disciplinare di gara in ipotesi di accesso “difensivo”. Tale tipologia di accesso, – chiarisce il Tar – evidentemente deve consentire anche l’estrazione di copia senza alcuna limitazione.

Il diritto all’accesso “difensivo”

Peraltro, nella vicenda in esame l’istanza di accesso era stata formulata da una società concorrente alla gara. A tal proposito, l’art. 13, comma 6 del codice degli appalti specifica che l’accesso agli atti di gara è “comunque” consentito al solo concorrente che abbia partecipato alla selezione, purché la documentazione richiesta sia effettivamente funzionale alla difesa dei diritti del richiedente.
Ciò vuol dire che il diritto all’accesso agli atti di gara deve essere riconosciuto anche quando vi è l’opposizione -come nel caso di specie – di altri partecipanti controinteressati per la tutela di segreti tecnici e commerciali, in quanto essi sono prevalenti rispetto all’esigenza di riservatezza e segretezza.
E in ogni caso, era indubbio che l’accesso presentato dalla società ricorrente fosse funzionale al suo diritto di difesa, posto che l’esibizione integrale di detta documentazione (senza parti oscurate) le avrebbe consentito di proporre ulteriori motivi aggiunti nell’ambito del presente giudizio. Al contrario una esibizione soltanto parziale non sarebbe stata certo sufficiente alla predisposizione di una ponderata e adeguata linea difensiva.

La decisione

Per tali ragioni il motivo di ricorso è stato accolto e il Tar Puglia che ha dichiarato l’impresa ricorrente titolare di un interesse attuale e concreto (ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b9 legge n. 241/1990 e 2, comma 1 d.p.r. n. 184/2006) all’accesso pieno all’offerta tecnica della controinteressata ed alla documentazione richiamata nelle sue istanze, in vista della (rectius strumentale alla) tutela in giudizio della proprie posizioni giuridiche soggettive (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV, 28 luglio, n. 3431).
Per tali ragioni, l’istanza è stata accolta e per l’effetto la stazione appaltante è stata condannata a esibire integralmente alla ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica di suddetto provvedimento, la documentazione richiesta dalla società senza omissis.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 
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