Per l’integrazione del fatto penale è sufficiente la consapevolezza di appropriarsi di una cosa altrui, senza averne il diritto e con lo scopo di trarne un’utilità

Impedire all’ex coniuge di recuperare, dopo l’avvenuta separazione, i propri beni all’interno di quella che fino a poco tempo prima era la dimora coniugale integra il reato di ‘appropriazione indebita’. L’articolo n. 646 del codice penale, che disciplina questa fattispecie di condotta delittuosa, punisce con la reclusione fino a tre anni e con multe fino a milletrentadue euro “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso”.
In altri termini il reato è integrato laddove una persona si appropri di una cosa altrui di cui è in possesso, senza restituirla al legittimo proprietario. E’ quanto accaduto a un uomo condannato definitivamente in Cassazione (sentenza n. 37498/2009), a 15 giorni di reclusione e 100 euro di ammenda per aver impedito alla ex moglie di riprendere i propri oggetti rimasti nell’abitazione abbandonata dopo la separazione nonché per non averle restituito la propria automobile. Un comportamento che configurava per l’appunto l’integrazione del reato previsto dall’articolo n. 646 c.p.
Secondo i giudici, infatti, il reato si consuma “nel momento in cui l’agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare”. Peraltro, non è necessario che ci sia una richiesta ufficiale di riconsegna dei beni da parte del proprietario; è sufficiente a integrare il fatto penalmente rilevante, la consapevolezza di appropriarsi di una cosa altrui, senza averne il diritto e con lo scopo di trarne un’utilità.
Nel caso in esame, inoltre, trattandosi di contenzioso tra ex coniugi non è prevista la non punibilità che l’articolo n. 649 del codice penale riserva ai reati patrimoniali commessi ai danni dei congiunti. In quest’ultima categoria, infatti, rientrano solamente i coniugi non legalmente separati. In caso di separazione, quindi, la pena va regolarmente scontata.
 

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1 commento

  1. Certo che i magistrati sono sempre solerti quando le vittime sono le mogli, quando sono i mariti stranamente sono molto tolleranti.

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