Si discute in materia di risarcibilità delle lesioni micropermanenti, come il colpo di frusta, riportato dalla vittima di un incidente stradale

Il quesito giuridico è se, dopo la novella all’art. 139 cod. assicurazioni, introdotto dal cd. decreto sviluppo del 2012, le lesioni di lieve entità, ossia quelle lesioni micropermanenti che siano state accertate mediante riscontro clinico o visivo, ma che non siano accertabili strumentalmente, possano costituire un’autonoma voce di danno risarcibile.

La vicenda

Un incidente stradale in pieno centro a Bologna.
Il sinistro si era verificato nel dicembre del 2012. La parte lesa, conducente dell’auto investita aveva citato in giudizio la conducente dell’altro veicolo, per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni fisici, patrimoniali e non, subiti in conseguenza dell’impatto.
L’attrice sosteneva che la controparte, in violazione delle norme del codice della strada che prevedono l’obbligo di dare precedenza a destra, aveva provocato l’incidente.
Chiedeva pertanto, dinanzi al Giudice di Pace di Bologna, che quest’ultima fosse condannata a corrispondere in suo favore, una somma di giustizia a titolo risarcitorio, detratto quanto già corrisposto dalla compagnia assicuratrice e trattenuta a titolo di acconto.
Si costituiva in giudizio l’assicurazione, contestando la domanda attorea esclusivamente sul quantum richiesto, e affermava che, sulla base della recente normativa, le lesioni di lieve entità non possono essere risarcite ove non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo. La ricorrente aveva infatti riportato un colpo di frusta.
Il giudice di primo grado, acquisita la documentazione prodotta ed espletata la CTU, aveva accertato la totale responsabilità in capo alla convenuta, condannandola al pagamento in favore dell’attrice della ulteriore somma di 1.769,82 euro per i danni fisici e di 603,63 euro per alcune spese mediche.
Ebbene, la danneggiata proponeva appello contro la predetta sentenza sostenendo che non tutte le spese mediche erano state liquidate, che erano state escluse le spese per la consulenza di parte e che, inoltre, era stato sotto stimato il danno non patrimoniale da ella stessa richiesto.
Per converso, proponeva appello incidentale la compagnia assicuratrice dell’altro veicolo, deducendo l’errore commesso dal primo giudice per aver riconosciuto la percentuale di invalidità permanente del 2% sulla base dei riscontri clinici operati dal nominato CTU, pur in difetto di riscontri strumentali, come invece richiesto dal testo riformato dell’art. 139 codice delle Assicurazioni.
Così il giudice di secondo grado, in accoglimento dell’appello incidentale della assicurazione, rigettava la domanda di risarcimento del danno biologico permanente.
Non era d’accordo la ricorrente che, con un articolato ricorso si rivolgeva ai giudici della Cassazione sostenendo che il danno biologico permanente, per lesioni di lieve entità derivante da sinistro stradale, ove accertato in sede di visita medico legale, deve essere risarcito, anche in assenza di esami strumentali.
Vi sono infatti malattie e menomazioni che, pur presentandosi ad un riscontro clinico, non si prestano per loro natura ad un riscontro strumentale. Ciò vuol dire che la sola interpretazione letterale delle norme sopra richiamata non basta: perché altrimenti si finirebbe per escludere il risarcimento di numerosi danni biologici.

Ebbene, l’argomento ha convinto i giudici della Cassazione.

La questione sottende alla materia della risarcibilità delle microlesioni che siano state accertate mediante riscontro clinico o visivo, ma che non sia accertabili strumentalmente.
Il riferimento normativo è la legge 24 marzo 2012, n. 27 che all’art. 32, commi 3 ter e 3 quater ha introdotto due previsioni determinanti per quanto riguarda i criteri di accertamento del danno alla persona che sia derivato da sinistri stradali e che abbia prodotto postumi permanenti in misura non superiore al 9% della complessiva validità dell’individuo.
Gli articoli citati hanno introdotto modifiche all’art. 139 cod. ass. che ora così recita: “Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento me-dico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente“.

Ebbene sul tema si sono registrati vari orientamenti in dottrina e giurisprudenza.

Secondo un primo orientamento, il legislatore con dette norme ha inteso porre un limite ai mezzi con cui provare il danno alla persona, quando questo abbia prodotto esiti micro-permanenti. In tal caso, infatti, la prova del danno potrebbe essere ricavata soltanto da un accertamento strumentale (ad es. radiografia, risonanza magnetica, TAC, ecc.).
Tale orientamento per i giudici della Cassazione non è condivisibile perché limita il principio del libero convincimento del giudice, obbligandolo ad escludere dal novero delle prove utilizzabili quelle diverse dalla documentazione clinica.
Secondo un altro orientamento, le nuove norme avrebbero introdotto una “soglia di risarcibilità”, ovvero una franchigia nel caso di danno alla salute causato da sinistri stradali.
In altri termini secondo questo indirizzo, in caso di sinistro stradale, non ogni danno alla persona sarebbe risarcibile, ma soltanto quello di intensità tale da poter essere strumentalmente accertato.
Anche tale orientamento non merita di essere condiviso, avendo già affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 235/2014 che le disposizioni del decreto in esame, non attengono “alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni (…), bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto”; ciò vuol dire che il c.d. decreto sviluppo ha introdotto soltanto delle norme più rigorose per quanto riguarda l’accertamento dell’esistenza di postumi micro permanenti.

I precedenti giurisprudenziali

Ma la soluzione al quesito è, in realtà contenuta in una recente sentenza della Terza Sezione Civile (n. 18773/2016) la quale ha sostanzialmente fissato i seguenti principi:
–          I commi 3 ter e 3 quater, dell’art. 32 l. 1/2012 sono norme non diverse tra loro che dettano identici precetti;
–          Tutte e due le norme non fanno che ribadire il principio già emerso dal diritto vivente secondo cui il danno biologico è solo quello suscettibili di accertamento medico legale;
–          Le due norme vanno dunque intese nel senso che l’accertamento del danno non può che avvenire con i consueti criteri medico legali e dunque l’esame obiettivo (criterio visivo); l’esame clinico; gli esami strumentali;
–          Tali criteri inoltre non sono “non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo legia artis, siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti”).
Tale orientamento è stato seguito da pronunce ancor più recenti. Tra queste, la sentenza n. 1272/2018 ove è stato precisato che “l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibili di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale”.
Ebbene, nel solco tracciato dalle sentenze sopra richiamate, i giudici della Terza Sezione Civile della Cassazione hanno inteso ribadire che la normativa introdotta dal legislatore nel 2012, ha avuto come obiettivo quello di sollecitare tutti gli operatori del settore ad un rigoroso accertamento dell’effettiva esistenza delle patologie di modesta entità, cioè quelle che si individuano per gli esiti permanenti contenuti entro la soglia del 9%.
Ciò è del tutto ragionevole se si considera che le richieste per lesioni di lieve entità sono – ai fini statistici – le più numerose da cui derivano ingenti costi collettivi.
Anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 235/2014 ha inteso sottolineare che l’intento della legge era proprio quello di impedire che l’accertamento diagnostico ridondi in una” discrezionalità eccessiva, con rischio di estensione a postumi invalidanti inesistente o enfatizzati”.

L’importanza e la responsabilità del medico legale

Le nuove norme, in definitiva, esaltano il ruolo del medico legale, imponendo a quest’ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazioni e stima del danno alla persona.
Pertanto potrà dirsi risarcibile anche il danno i cui postumi non siano “visibili”, ovvero non siano suscettibili di accertamenti “strumentali” a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale.
Nel caso di specie il CTU aveva evidenziato di aver acclarato la lesione alla struttura muscolare del rachide, non con i pur eseguiti riscontri strumentali (RX, TAC, RM) di per sé astrattamente idonei ad accertare eventuali lesioni scheletriche, ma con riscontri clinici (visivi).
Un nuovo esame di merito è stato dunque, disposto dai giudici della Suprema Corte. Il giudice del rinvio, in relazione alla natura della patologia in concreto accertata, dovrà accertare se l’invalidità comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale. In tale ultimo caso dovrà spiegare le ragioni per le quali intende disattendere le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 
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