Non basta la violazione dell’obbligo di precedenza per poter affermare la responsabilità del veicolo investitore; occorre sempre esaminare congiuntamente i comportamenti dei conducenti coinvolti nel sinistro e valutare (anche) le possibili condotte alternative della vittima

La vicenda

La Corte d’Appello di Lecce aveva confermato la condanna a carico dell’imputato ritenendolo responsabile del reato di omicidio colposo, commesso alla guida del proprio autocarro.

L’accusa era quella di essersi immesso nella circolazione della S.S. 100 Taranto-Bari con manovra di svolta a sinistra provenendo da un’area di servizio, senza sincerarsi di non creare intralcio alla circolazione e omettendo di dare la precedenza agli autoveicoli marcianti sulla strada privilegiata.

La pronuncia della Corte d’Appello

Per i giudici dell’appello la manovra dell’imputato era stata condizione efficiente dell’evento, essendo stata realizzata pochi secondi prima dell’incrocio con il veicolo condotto dalla persona offesa, in condizioni che non assicuravano un sicuro e rapido inserimento sulla corsia percorsa da quest’ultimo. Al contempo, la corte di merito aveva escluso che il fatto che la vittima procedesse ad una velocità più elevata rispetto al limite massimo consentito, peraltro sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e che non avesse posto in essere alcuna manovra di emergenza non poteva ritenersi circostanza eccezionale, atipica o imprevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento, avendo egli fatto affidamento sull’obbligo di precedenza a carico del veicolo proveniente da sinistra.

In altre parole per i giudici della corte d’appello la colpa specifica dell’imputato era consistita nel non aver conformato la propria condotta a quegli obblighi di cautela e prudenza, previsti dalle norme del Codice della Strada, (nella specie gli artt. 145 e 154), avendo effettuato una svolta a sinistra per immettersi nel flusso della circolazione senza riconoscere la dovuta precedenza al veicolo condotto dalla vittima, che stava sopraggiungendo sulla strada privilegiata.

La sentenza è stata annullata con rinvio della causa alla corte competente per grado, per un nuovo esame  della vicenda.

Per i giudici della Quarta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 49759/2019), non può essere condivisa l’affermazione secondo cui sussiste la responsabilità del conducente ogniqualvolta lo stesso abbia un dovere di precedenza.

I giudici dell’appello avevano omesso di esaminare congiuntamente i comportamenti dei conducenti coinvolti nel sinistro e valutare le possibili condotte alternative della vittima che, pure titolare del diritto di precedenza, aveva in concreto manifestato un comportamento di guida inosservante di specifiche regole cautelari ma soprattutto incoerente con la situazione della circolazione che si era profilata, tanto da apparire anomalo e irrazionale. La sua condotta e- a giudizio del Supremo Collegio – era apparsa indice di scarsa lucidità e di mancanza di attenzione alla guida (indici peraltro avvalorati dalla detenzione di sostanza stupefacente), pervenendo all’impatto con l’autocarro che ormai si era immesso nel flusso della semicarreggiata senza alcuna decelerazione e senza aver attuato la benché minima manovra di emergenza.

La decisione

Il ragionamento della corte d’appello è stato pertanto ritenuto incompleto ed errato non avendo valutato la condotta interruttiva della vittima che proprio in ragione della sagoma di ingombro del veicolo incrociante e dei margini spazio temporali di avvistamento, avrebbe potuto regolare la propria andatura di guida in modo da evitare la collisione con ampio margine rispetto all’attimo del suo concretizzarsi.

La sentenza impugnata è stata perciò annullata e la causa rinviata alla corte d’appello per un nuovo esame.

La redazione giuridica

Leggi anche:  

DINAMICA DELL’INCIDENTE POCO CHIARA: PRESUNZIONE DI COLPA AL 50%

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui