Energia elettrica: le fatture provano l’entità dei consumi se l’utente non fornisce elementi idonei a mettere in discussione l’attendibilità dei dati rilevati dal distributore

La vicenda

La ricorrente aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Milano le aveva ingiunto di pagare la somma di € 35.013,97 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica nel periodo intercorso tra il mese di giugno 2013 e il mese di marzo 2014.

L’opponente aveva eccepito, tra gli altri motivi, l’inesistenza di un valido contratto di somministrazione inter partes; la carenza di legittimazione attiva in capo alla società erogatrice del servizio ed il fatto che gli importi azionati fossero viziati da errori di calcolo.

Il Tribunale di Milano (Undicesima Sezione, sentenza n. 515/2020) ha respinto l’opposizione perché infondata.

Invero, a fronte delle generiche contestazioni mosse dalla parte opponente, la convenuta aveva adeguatamente fornito la prova del credito azionato, mediante la produzione in giudizio del contratto e delle fatture azionate relative ai consumi del periodo in contestazione.

Il contratto di somministrazione di energia elettrica

Infatti, il contratto dedotto in giudizio era un contratto di somministrazione di energia elettrica, il quale prevedeva un corrispettivo a consumo (segnatamente un corrispettivo unitario per kWh di energia erogata) e non già un corrispettivo fisso a forfait; spetta, dunque, in forza dell’art. 2697 c.c. al preteso creditore, in caso di contestazione della debenza del credito con riferimento al quantum dei consumi, dare anche evidenza del quantum dei kWh erogati ai fini della prova della debenza del preteso corrispettivo (commisurato alla quantità di energia erogata).

In questo senso si è già espressa la Corte di legittimità la quale ha specificamente affermato in materia di somministrazione che in conformità agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l’ipotesi di contestazione dell’utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193).

Il riferimento normativo

Come è noto, in materia di energia elettrica, in ambito nazionale, in seguito alla c.d. “liberalizzazione del mercato dell’energia”, disposta dal d. lgs 16.03.1999 n. 79, come succ. mod., della l. 23.08.2004 n. 239 e dal d.l. 18.06.2007 n. 73, conv. con mod. dalla l. 3.08.2007 n. 125 (emanati in attuazione della direttiva n. 2003/54/CE), l’attività di somministrazione e di distribuzione dell’energia sono state progressivamente distinte e con la delibera AEEG 111/2006 (attuativa degli artt. 3 e 5 d. lgs 79/1999) definitivamente separate: il concessionario del servizio pubblico di distribuzione dell’energia ha il compito di dispacciare l’energia dalla rete elettrica nazionale al punto di fornitura del singolo utente ed è anche responsabile delle attività di misura (installazione, manutenzione, lettura del contatore, registrazione ed archiviazione delle misure per un periodo minimo di cinque anni), come disposto con riferimento ai periodi di causa dagli art. 35 delibera AEEG 5/2004 e 21 delibera AEEG 348/2007 (cd “TIT”, Testo Integrato Trasporto dell’energia).

La periodicità di fatturazione e la possibilità di emettere fatture in stima e a conguaglio è stata stabilita in via generale dalla delibera AEEG del 28.12.1999 n. 200, come successivamente modificata.

Ai sensi dell’art. 5 delibera n. 200/1999, come successivamente modificata, l’esercente può emettere fatture in stima sulla scorta di consumi stimati, conteggiati sui consumi storici o dichiarati, provvedendo ad adeguarsi con conguaglio ai consumi effettivi; i consumi in stima devono essere il più possibile aderenti ai consumi effettivi; i conguagli a favore dell’utente vanno conteggiati nella prima bolletta successiva al riconoscimento dell’errore.

La giurisprudenza della Suprema Corte

Alla luce della disciplina d settore, la giurisprudenza della Suprema Corte ha, da tempo, affermato che le letture del contatore esposte nelle cosiddette “fatture di trasporto” dell’energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante (definito dall’Autorità “trader”) per gli oneri di distribuzione dell’energia sulla rete siano in linea di massima prova idonea della misura dell’energia effettivamente erogata, salvo che l’utente fornisca elementi idonei ad inficiare l’attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l’obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore.

Ebbene, nel caso in esame, l’opponente non aveva fornito alcun elemento idoneo a mettere in discussione l’attendibilità dei dati di consumo rilevati dal distributore, limitandosi, come osservato, a contestazioni del tutto generiche e non attinenti al caso concreto. Per queste ragioni, respinta l’opposizione, è stato confermato in maniera integrale il decreto opposto.

La redazione giuridica

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