E’ il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio il termine a quo da cui decorre l’assegno divorzile, a meno di domande diverse.

L’assegno divorzile, a meno che non sia stata presentata domanda diversa, decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e non di quella di separazione. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 19330/2020.

Il caso di specie riguarda la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario, in cui particolare importanza ha rivestito la questione dell’assegno divorzile per il mantenimento della moglie, nonostante il marito assumesse che il tenore di vita in costanza di matrimonio fosse assolutamente modesto.

La Corte di Appello, in accoglimento parziale della domanda della moglie, stabiliva a carico del marito e in favore di quest’ultima un assegno di mantenimento di 200 euro, mentre revocava l’assegnazione alla moglie della casa coniugale. Il marito proponeva ricorso per Cassazione nel quale lamentava il fatto che la Corte territoriale non avesse tenuto in considerazione il nuovo nucleo familiare che il ricorrente aveva creato e soprattutto che avesse fatto decorrere l’assegno di mantenimento dalla sentenza di primo grado e non dal passaggio in giudicato, successivamente all’ultimo grado di giudizio.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso del marito solo relativamente a questo punto.

La normativa sul divorzio prevede infatti che la sentenza che dispone l’obbligo dell’assegno possa disporre che gli effetti si producano dal momento della domanda; ma la giurisprudenza della Cassazione ha più volte affermato che l’assegno di divorzio decorre dal passaggio in giudicato della decisione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tuttavia, l’art. 4, comma 10, l. 1/12/1970, come successivamente novellato, permette al giudice il potere di disporre la decorrenza dalla data della domanda di divorzio, purché la decisione sia adeguatamente motivata. La Suprema Corte ha ritenuto, tuttavia, che nella sentenza impugnata detta motivazione mancasse totalmente, e che quindi in ragione di ciò il ricorso andasse accolto  e rinviato alla Corte di appello competente perché decidesse in base a quanto statuito nella sentenza.

                                                                       Avv. Claudia Poscia

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