La perdita del pneumatico per difetto di manutenzione non esonera dalla responsabilità il proprietario del veicolo e non può essere considerato caso fortuito (Tribunale di Messina, Sez. I civile, Sentenza n. 721/2021 del 07/04/2021 – RG n. 5534/2011)

Con atto di citazione la automobilista danneggiata adisce il Tribunale onde vedere accertata la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro stradale avvenuto sull’autostrada A/20 direzione Messina-Palermo per perdita del pneumatico, che le procurava danni fisici e materiali.

Si costituisce in giudizio per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada la compagnia di assicurazione UnipolSai S.p.A. eccependo la carenza di legittimazione e chiedendo il rigetto della domanda.

La causa viene istruita con l’assunzione di prove testimoniali e con l’espletamento di due CTU, una di natura Medico-Legale sulla persona di parte attrice ed una di natura tecnica sul mezzo della stessa.

All’esito della fase istruttoria il Giudice ritiene le domande avanzate parzialmente fondate.

L’11 ottobre 2008 la donna, mentre percorreva l’autostrada A/20 con direzione Messina/Palermo, giunta all’altezza della progressiva chilometrica 16+750 ed esattamente all’altezza della località Salice in Messina, alla guida della propria autovettura Lancia Ypsilon si trovava improvvisamente nel centro della propria corsia di marcia uno pneumatico che si era staccato dalla vettura Mercedes classe A di proprietà e condotta dal convenuto.

A causa dell’urto subito l’attrice perdeva il controllo della propria vettura la quale, dopo aver urtato il guard -rail di sinistra, si ribaltava e finiva la sua corsa nella corsia di marcia.

Inviata la richiesta di risarcimento danni con la procedura dell’indennizzo diretto, e successivamente con richiesta all’ISVAP, la vettura Mercedes responsabile dell’accaduto, non risultava assicurata per la RCA, pertanto, con raccomandata del 02/02/2009 e del 12/01/2011 la donna effettuava richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicuratrice Unipol Sai s.p.a. , in qualità di impresa designata alla liquidazione dei sinistri nella Regione Sicilia per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ma la citata Compagnia non effettuava nessuna offerta di risarcimento.

Preliminarmente il Tribunale affronta l’eccezione di carenza di legittimazione avanzata dalla Unipol e la considera palesemente infondata.

Difatti, nel caso in cui due auto rimangono coinvolte in un sinistro stradale, una delle quali sprovvista di copertura assicurativa RCA, è necessario esaminare la documentazione prodotta dalla danneggiata, dalla quale risulta incontestata l’inesistenza della copertura assicurativa del veicolo antagonista responsabile.

Non può essere posto in rilievo, come dirimente, il solo contrassegno assicurativo esposto o dichiarato, circostanza che secondo l’assicurazione convenuta escluderebbe l’azionabilità dell’azione risarcitoria nei confronti del FGVS.

Secondo l’ormai pacifico indirizzo di legittimità, il FGVS è obbligato a risarcire il danno alla persona, oltre ai danni alle cose se di importo superiore alla franchigia indicata e alle condizioni previste, mediante l’impresa designata, nei casi in cui il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione .

Ne consegue, che il soggetto che ha subito il danno e ha accertato l’inesistenza della copertura assicurativa da parte del veicolo che ha cagionato il sinistro, è pacificamente legittimato a proporre domanda risarcitoria nei confronti dell’impresa designata dal FGVS che assume la qualità di parte ex latere debitoris del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.

Ciò ribadito, venendo all’onere probatorio, la Unipol afferma che l’attrice non ha provato i fatti costituenti la pretesa azionata in giudizio.

Anche tale affermazione viene considerata infondata. Risulta incontestato che la Lancia Y mentre percorreva l’autostrada in direzione Messina-Palermo si trovava al centro della carreggiata un pneumatico che si era staccato dalla Mercedes che procedeva sulla carreggiata.

Taci circostanze vengono avallate dalla relazione della polizia intervenuta per l’effettuazione dei rilievi che hanno confermato il contenuto della stessa.

Riguardo, invece, alla terza doglianza della Unipol inerente il caso fortuito del distacco del pneumatico dalla Mercedes il Giudice svolge una serie di considerazioni.

La separazione o il distacco, totale o parziale, del battistrada può essere causata da un rotolamento prolungato in sovraccarico o dal sotto gonfiaggio, provocando così un riscaldamento eccessivo che coinvolge la degradazione progressiva dei componenti del pneumatico. Tale fenomeno si riscontra anche in casi di ossidazione delle tele metalliche a seguito di tagli o perforazioni. In questo caso specifico le uniche azioni da intraprendere sono l’immediata sostituzione del pneumatico e la verifica della tenuta del cerchio e della valvola.

Detto ciò, il caso fortuito consiste in quell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce improvvisamente nell’azione del soggetto, acquisendo una vis diversa in relazione alle materie che lo riguardano.

Si tratta di un evento eccezionale, presente nell’eventualità in cui si debba vagliare la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita volontà di adempiere.

Il principio, trova applicazione nel diritto civile quando assuma quelle peculiarità che ne connotano il concetto (eventi naturali o fatti di terzi eccezionali, terremoto, nubifragi, trombe d’aria, turbative incidenti), ai quali il singolo non può opporsi o superarli nel suo accadimento straordinario, al di là della normale prevedibilità ed evitabilità.

In sintesi, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l’unica causa che abbia determinato l’evento dannoso, fa venire meno la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c. in tema di danni derivanti dalla circolazione.

In tale ottica, il conducente del veicolo può riuscire a fornire la prova liberatoria solo dimostrando il fortuito, vale a dire un elemento sostanzialmente estraneo alla sua sfera soggettiva.

Tuttavia, in materia di responsabilità del conducente di cui all’art. 2054 , comma I, c.c. la giurisprudenza di legittimità ha sempre ricostruito la fattispecie in termini di responsabilità soggettiva.

Difatti, si tratta una responsabilità presunta da cui il conducente può liberarsi fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e tale prova liberatoria non va intesa nel senso di dover dimostrare l’impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi con riferimento alle circostanze del caso concreto.

Secondo la giurisprudenza, lo scoppio improvviso di pneumatico, per poter operare come caso fortuito, non deve essere collegato a colpa concorrente del conducente, ad esempio per l’usura della gomma medesima, perché in tal caso verrebbero meno la sua assoluta imprevedibilità ed inevitabilità.

Dunque, si può ragionevolmente presumere che la separazione totale del battistrada della Mercedes è stata causata principalmente da un rotolamento prolungato in sovraccarico o dal sotto gonfiaggio, provocando così un riscaldamento eccessivo che coinvolge la degradazione progressiva dei componenti del pneumatico.

Ebbene, non avere eseguito le dovute manutenzioni al veicolo costituisce certamente violazione dell’obbligo di custodia cui il proprietario del veicolo è tenuto e per il quale non può essere invocata l’esimente del caso fortuito.

Per contro, è da ritenersi altamente probabile che la velocità di marcia della Lancia Y fosse alquanto sostenuta, altrimenti non si spiegherebbe il ribaltamento del veicolo.

Tutto ciò lascia presumente un concorso di colpa dell’attrice nella quantificazione di danni alla persona ed al mezzo che viene stimato nella misura del 25%.

Venendo al danno alla salute, il CTU riconosce all’attrice: una invalidità temporanea Totale: Giorni 10; una invalidità temporanea parziale (al 50%): Giorni 30; una invalidità temporanea parziale (al 25%) Giorni 20 ed un danno biologico del 2% (due per cento), il tutto liquidato in euro 3.670,20, da cui andrà decurtato il 25% per il concorso.

Riguardo i danni materiali dalla Lancia Y, il CTU ha quantificato il costo delle riparazioni in euro 6.901,65 oltre iva se documentata. Tale importo non supera il valore commerciale che risulta essere di euro 8.000,00 alla data del sinistro; da tale importo accertato andraà decurtato il 25% per il concorso di colpa.

In conclusione, il Tribunale di Messina, accoglie parzialmente la domanda dell’attrice e determina l’importo dovuto dalla Compagnia Unipol in qualità di impresa designata per il FGVS in euro 3.670,20 per le lesioni personali ed euro 6.901,65 per i danni al mezzo. Tali somme dovranno essere incrementate degli interessi legali e rivalutazione dal momento del sinistro sino al soddisfo, e la somma così determinata dovrà essere decurtata del 25% a titolo di concorso di colpa di parte attrice.

Le spese di giudizio vengono poste a carico della Compagnia convenuta e le spese di CTU, invece, vengono poste nella misura del 75% a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e del residuo 25% a carico di parte attrice.

Avv. Emanuela Foligno

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