Confermata la responsabilità del Ginecologo per la nascita del neonato con malformazioni cardiache e alle dita (Cass. Civ., Sentenza n. 29002/2021)

I genitori del neonato agiscono in giudizio nei confronti della Struttura Sanitaria e del Ginecologo onde vederne accertata la responsabilità e il conseguente diritto al risarcimento dei danni (malformazioni cardiache e alle dita) conseguenti alla nascita della loro bambina.

Secondo gli attori, il Ginecologo non effettuava i necessari approfondimenti morfologici nei tempi previsti dalla scienza medica, impedendo di fatto alla coppia di optare per l’interruzione della gravidanza.

La figlia alla nascita presentava sindrome di Apert e tetralogia di Fallot, condizioni che le impediscono di condurre una vita normale.

In primo grado la domanda dei genitori viene accolta, in secondo grado, invece, i danni alla minore vengono esclusi in quanto la stessa non può vantarsi titolare di un “diritto a non nascere”.

Il Ginecologo impugna in Cassazione.

Con il primo motivo deduce errata valutazione degli esami diagnostici e del grado di diligenza richiesto a un professionista.

Con il secondo motivo deduce l’errore della Corte dell’Appello nel considerare le patologie da cui era affetta la bambina, la volontà della donna d’interrompere la gravidanza e la prova di tale decisione.

Con il terzo motivo lamenta l’errata valutazione delle prove testimoniali dalle quali è emersa la conferma della volontà abortiva della donna.

Con l’ultimo motivo lamenta la nullità della sentenza della Corte d’Appello per motivazione apparente ed errore nella quantificazione dei danni.

La Suprema Corte, preliminarmente sottolinea che al Ginecologo è richiesta una diligenza superiore se il caso specifico che gli viene sottoposto richiede esami diagnostici più approfonditi e se si rischia di recare danno alla gestante.

In punto di legittimità, viene confermata la decisione della Corte d’Appello che, allineata alle motivazioni di primo grado, nel riconoscere la responsabilità del convenuto, ha affermato che “dal medico Ginecologo ci si attende necessariamente un livello di diligenza e perizia superiori a quelli generali che caratterizzano la professione medica”, con conseguente diritto dei genitori al ristoro dei danni patiti dalla madre e dalla famiglia nel suo complesso.

Il primo motivo del ricorso è considerato inammissibile in quanto, alla luce delle risultanze istruttorie, la Corte di Appello ha imputato al Ginecologo una carenza di diligenza e di perizia poiché, in veste di professionista gli è richiesta una diligenza superiore a quella media della generale professione medica. Il Sanitario è stato imperito nella lettura degli esami ecografici e, inoltre, non ha fornito alla coppia informazioni sulla possibilità di eseguire esami con una superiore capacità diagnostica.

Inammissibile e infondato il secondo motivo.

Risulta accertato, al fine di tutelare la salute psichica della madre, che la bambina fosse affetta da malformazioni cardiache e alle dita. Tale accertamento non può essere messo in discussione in sede di legittimità, perché si traduce nel tentativo di una rilettura dell’istruttoria, che non è consentita.

Manifestamente infondato il terzo motivo, con cui il Ginecologo lamenta l’errata percezione della volontà della donna a interrompere la gravidanza.

Trattasi, anche per questa doglianza, di un accertamento riservato al Giudice di merito, che ha valorizzato ai fini del decidere non solo la richiesta di esami ecografici da parte della madre, ma ha basato la decisione sulle testimonianze rese, svalutando le “affermazioni di adesione al valore della vita date in contesti pubblici di cerimonie religiose quale il Battesimo.”

Infondato anche il quarto motivo in quanto il Ginecologo si è limitato a contestare una asserita duplicazione risarcitoria, senza spiegare però in che modo la Corte d’Appello avrebbe duplicato determinate poste risarcitorie.

Conclusivamente, il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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