No all’aliquota agevolata da abitazione principale se il coniuge non legalmente separato ha residenza e dimora abituale in altro Comune

Con l’ordinanza n. 20130/2020 la Cassazione si è pronunciata sul contenzioso insorto tra una contribuente e la società di riscossioni comunali in materia di IMU. In sede i merito la Commissione Tributaria Regionale aveva riconosciuto alla donna la sussistenza del presupposto per fruire dell’aliquota agevolata da abitazione principale in virtù della sua residenza anagrafica all’interno dell’immobile e in quanto la residenza anagrafica del coniuge in altro comune era giustificata da esigenze lavorative.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la controparte lamentava il riconoscimento dell’esenzione malgrado l’immobile non fosse stato adibito a dimora abituale dell’intero nucleo familiare. A detta della ricorrente, infatti, la residenza del coniuge in altro Comune, peraltro limitrofo, non avrebbe consentito neppure presuntivamente di configurare il requisito della dimora abituale dei coniugi nell’immobile in questione.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto fondato il motivo di doglianza.

La Cassazione ha evidenziato, infatti, che il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, statuisce che “l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (…). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Ciò comporta, dunque, la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.

Nel caso di specie era stato accertato che solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune, mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, aveva residenza e dimora abituale in altro Comune. Da li la decisione di cassare la sentenza impugnata con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori.

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